Lesioni stradali: la Consulta “salva” la procedibilità d'ufficio

16 Dicembre 2019

È costituzionalmente legittimo il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis comma 1 c.p., nonostante quanto stabilito dall'art. 1 comma 16 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»?
Massima

È costituzionalmente legittimo, sotto il profilo della conformità all'art. 76 della Costituzione, il decreto legislativo 10 aprile 2018, n.36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n.103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, del codice penale

Il caso

Tizio veniva citato a giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia per rispondere del delitto di lesioni personali stradali previsto dall'art. 590-bis c.p., perché, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, aveva omesso di concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell'art. 145 comma 4 e 10 C.d.S., cagionando al conducente e al passeggero delle lesioni personali. Tizio chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia medico-legale. All'esito dell'accertamento tecnico risultava che il conducente del motociclo, a causa del sinistro stradale oggetto di imputazione, aveva sofferto una malattia di durata inferiore a venti giorni, con conseguente riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 590 c.p., mentre la malattia del conducente era guarita in settanta giorni, con conseguente integrazione del delitto contestato. Poiché entrambe le persone offese non aveva sporto querela nei confronti di Tizio, l'azione penale risultava improcedibile in ordine alle lesioni patite dal passeggero. In relazione al conducente del motociclo, invece, il reato risultava perseguibile d'ufficio. Tuttavia, il giudice aveva delle perplessità in ordine al regime di procedibilità del delitto commesso da Tizio in quanto l'art. 1 comma 16 lett. a) l. n. 103/2017 aveva delegato il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, a «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria […], salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora […] la persona offesa sia incapace per età o per infermità». Nell'esercitare la delega con l'adozione del d.lgs. 36/2018, il Governo ha omesso di annoverare l'art. 590-bis c. 1 c.p. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, con la conseguenza che il reato in questione è rimasto procedibile d'ufficio, benché punito con una pena (reclusione da tra mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) compresa nella forbice edittale per la quale il legislatore delegante aveva previsto l'introduzione della condizione di procedibilità della querela. Nella relazione illustrativa al d.lgs. 36/2018 tale omissione è stata giustificata sostenendo che il delitto in questione rientrerebbe nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela in forza del numero 1) della lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 103 del 2017, essendo la malattia derivante da lesioni personali gravi e gravissime commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale equiparabile all'infermità che cagiona incapacità della vittima. Il Tribunale di La Spezia, però, non condivideva tale lettura ritenendo che l'eccezione prevista dalla legge delega dovesse intendersi riferita solo ai casi in cui la persona offesa, già prima della commissione del reato, si trovasse in stato di incapacità per età o infermità e fosse, pertanto, impossibilitata a sporgere querela. Ciò in quanto non sussisterebbe una «correlazione diretta e costante» tra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo stato di incapacità perché la vittima di un sinistro stradale potrebbe non versare affatto in stato di incapacità, come avviene, ad esempio, nei casi di c.d. “colpo di frusta” o di amputazione di un arto. Inoltre, ad avviso del giudice spezino, la scelta del legislatore delegato vanificherebbe la finalità deflattiva del contenzioso penale sottesa alla delega e rischierebbe altresì di vanificare o depotenziare il ricorso allo strumento risarcitorio, quale forma di ristoro del pregiudizio subito dalla vittima che consente all'imputato di ottenere l'estinzione del reato (per remissione della querela o ai sensi dell'art. 162-terc.p.). Osserva, infine, il giudice che un diverso regime di procedibilità all'interno della categoria delle lesioni stradale si giustifica in ragione del diverso allarme sociale suscitato da chi cagiona sinistri stradali guidando in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o con manovre di guida particolarmente imprudenti e pericolose.

Alla luce di tutte le considerazioni riportate sopra, il Tribunale di La Spezia, con ordinanza dell'8 ottobre 2018, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1,commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis c. 1 c.p., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1 c. 16 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».

La questione

La questione rimessa alla Corte costituzione è la seguente: è costituzionalmente legittimo il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis comma 1 c.p., nonostante quanto stabilito dall'art. 1 comma 16 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»?

Le soluzioni giuridiche

Come detto, il Tribunale di La Spezia ritiene che il d.lgs. 36/2018 sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost, perché il legislatore delegato non avrebbe correttamente osservato il criterio di delega contenuto alla lettera a) del comma 16 dell'art. 1 della l. 107/2017, avendo arbitrariamente omesso di prevedere, nell'ambito del d.lgs. 36/2018, la procedibilità a querela per i delitti di cui all'art. 590-bis comma 1 c.p., nonostante tali delitti prevedano un pena edittale rientrante nei limiti indicati dal legislatore delegante e non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali che, in base alla legge delega, imponevano la conservazione della previgente regola della procedibilità d'ufficio.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione sollevata dal giudice spezino. Non vi sono dubbi che dal punto di vista della pena edittale, l'art. 590-bis comma 1 c.p., prevedendo una pena detentiva massima di tre anni di reclusione, rientri nel criterio generale di trasformazione della procedibilità previsto dalla legge delega, trattandosi di «reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria», diversi dalla violenza privata.

Occorre piuttosto stabilire se rispetto ai delitti in esame ricorra una delle tre eccezioni al criterio generale di trasformazione della procedibilità previste dall'art. 1 comma 16 lett. a) l. 103/2017. Pacifica l'inapplicabilità di quella prevista al numero 2, riferita ai soli reati contro il patrimonio, e di quella prevista al numero 3, riferita alle circostanze (mentre è ormai acquisita in giurisprudenza la natura autonoma delle fattispecie previste dal primo comma dell'art. 590-bis c.p.: cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 aprile-6 maggio 2019, n. 18802, Rv. 275655; Cass. pen., sez. III, 14 febbraio-10 giugno 2019, n.25538, Rv. 276007; Cass. pen., sez. I, ord., 20 dicembre 2018-10 gennaio 2019, n. 1046; Cass. pen., sez. IV, 24 maggio-14 giugno 2018, n. 27425, Rv. 273409; Cass. pen., sez. IV, 16 maggio-15 settembre 2017, n. 42346; Cass. pen., sez. IV, 1 marzo-14 giugno 2017, n. 29721, Rv. 270918), ciò che viene richiesto alla Consulta è di valutare se la scelta del Governo di non includere le fattispecie delittuose previste dall'art. 590-bis c. 1 c.p. nel novero dei reati procedibili a querela ai sensi del d.lgs. 36/2018 si giustifichi in relazione all'eccezione prevista dal numero 1 della lettera a) dell'art. 16 l. 103/2017, riferita all'ipotesi in cui «la persona offesa sia incapace per età o per infermità».

La Corte osserva che il Governo, nella relazione illustrativa al primo schema di decreto legislativo (A.G. 475), ha giustificato la mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela tanto della fattispecie di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 c.p., nell'ipotesi in cui consegua una malattia di durata superiore a venti giorni, quanto delle fattispecie di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-bis c. 1 c.p., osservando come il codice penale abbia equiparato la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come si evince dall'art. 583 c. 1 n. 1 c.p., mentre il legislatore delegante non ha specificato se l'incapacità debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, con ciò autorizzando il legislatore delegato ad accoglierne la nozione più ampia. Dunque, il Governo, forte di tale ampia lettura del dato normativo, ha ritenuto di mantenere la procedibilità d'ufficio interpretando la suddetta eccezione come riferita sia alle ipotesi in cui la condizione di incapacità della vittima preesista alla condotta criminosa, sia alle ipotesi in cui essa consegua ad essa come effetto dell'evento criminoso.

La Corte ricorda che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva espresso il proprio dissenso sul punto osservando che la condizione di incapacità della vittima, per età o per infermità, debba «ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistano al comportamento criminoso dell'autore del reato e siano perciò da questo indipendenti». Ad avviso della Commissione, la maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d'ufficio, è ancorata alla circostanza che «l'agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita, che ha reso più agevole l'esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa».

Il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni della Commissione giustizia della Camera dei deputati, reiterando gli argomenti già illustrati nella Relazione al primo schema e aggiungendo che il delitto in parola, «peraltro già oggetto di recente intervento normativo», suscita «particolare allarme sociale», ed è comunque connotato «da una certa gravità posto che l'evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale».

Su tale secondo schema di decreto la Commissione giustizia della Camera dei deputati non ha espresso alcun parere, mentre la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo.

Va aggiunto che anche molte voci dottrinali hanno osservato come l'espressione «sia incapace» alluda a una condizione di incapacità della persona offesa preesistente alla condotta criminosa, e non già a una situazione creata dalla condotta criminosa stessa, come avviene nel caso delle lesioni personali.

Detto ciò, la Corte osserva come la formula normativa utilizzata dal legislatore delegante sia in radice ambigua, non risultando chiaro se essa debba essere riferita alla necessaria presenza, nello schema della fattispecie delittuosa, di una persona offesa incapace per età o per infermità (come accade, ad esempio, nella corruzione di minorenne o nella circonvenzione di incapace), ovvero all'ipotesi in cui, nel singolo caso concreto, la persona offesa attinta dalla condotta criminosa sia incapace, magari proprio per effetto dello stesso evento criminoso.

A fronte di un dato letterale incerto, la Consulta individua la ratio dell'eccezione in parola nella necessità che la tutela di una persona vulnerabile a causa della sua incapacità non dipenda dalla sua iniziativa giudiziaria, il cui esercizio potrebbe risultare più difficoltoso di quanto normalmente accada rispetto alla generalità delle persone offese.

Ciò posto, la Consulta ritiene che fosse in facoltà del Governo ritenere che una tale esigenza di tutela rafforzata ricorra anche rispetto ai delitti di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsti dal primo comma dell'art. 590-bis c.p., che sono produttivi «di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni».

Osservano, infine, i Giudici delle leggi che la previsione della procedibilità a querela delle lesioni personali stradali non aggravate si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la l. 41/2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bisc.p., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte ivi previste. La scelta del legislatore delegante è invece volta ad introdurre una procedibilità a querela in relazione a fatti connotati da una modesta offensività, come si ricava dall'eccezione prevista dal numero 3 dell'art. 1 c. 16 lett. a) l. 103/2017, che impone di mantenere la procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio produttivi di un danno alla persona offesa di rilevante gravità.

In conclusione, la Corte rigetta la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia osservando che il Governo, a fronte di una delega “vaga” o “ampia”, che interviene per “blocchi” di materie, riferendosi genericamente a due Titoli del codice penale, ha adottato una interpretazione plausibile e conforme alla ratio di tutela sottesa alle scelte del Parlamento.

Osservazioni

È sempre difficile commentare le decisioni della Corte costituzionale che stimano come ragionevole l'esercizio della discrezionalità concessa al legislatore delegato, perché si tratta di giudizi di valore. L'impresa è ancora più impervia nei casi – come in quello in esame – nei quali «i fisiologici margini impliciti in qualsiasi legge delega», per usare le parole della Corte, sono piuttosto ampi in considerazione della formulazione linguistica scelta dal legislatore delegante.

Tuttavia, non possono tacersi alcune osservazioni critiche.

Il legislatore delegato ha mantenuto immodificato il regime di procedibilità d'ufficio in relazione alle fattispecie incriminatrici previste dal primo comma dell'art. 590-bis c.p., prima facie suscettibili di rientrare nella sfera di operatività della riforma, sul presupposto che vi farebbe una piena fungibilità tra la nozione di malattia e quella di incapacità, collegata ad una infermità quale effetto della condotta lesiva. In tali casi, la situazione di invalidazione, sia pure temporanea, in cui versa la persona offesa, sarebbe, dunque, ostativa della procedibilità a querela, tenuto conto del criterio di delega che impone il mantenimento della procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Va detto che autorevoli voci dottrinali hanno ritenuto errata l'interpretazione governativa del suddetto criterio di delega. Ad avviso di tali commentatori, il predetto fattore impeditivo deve intendersi riferito dal legislatore delegante alle sole ipotesi in cui le peculiari condizioni di vulnerabilità della persona offesa siano preesistenti e, dunque, indipendenti, rispetto alla condotta criminosa: il mantenimento della procedibilità d'ufficio dipende dal fatto che il soggetto attivo, per porre in essere l'illecito, abbia «sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita che ne ha reso più agevole l'esecuzione», come si legge nel parere ostativo della Commissione giustizia della Camera dei Deputati. Com'è stato opportunamente evidenziato nel predetto parere, in ambito colposo si dovrebbe tenere conto della rilevanza delle regole cautelari: se appare condivisibile la scelta del delegato di mantenere la procedibilità d'ufficio per le più gravi ipotesi di cui all'art. 590-bis commi 4, 5 e 6 c.p., non si comprende, invece, perché il regime della procedibilità d'ufficio sia stato mantenuto per le ipotesi di cui all'art. 590-bis comma 1 c.p.

Tanto più che non sempre la malattia fisica che integra le lesioni comporta anche una situazione di minorazione della vittima che ne ostacola la formazione e manifestazione della volontà punitiva. È sufficiente pensare alla perdita di un arto o allo sfregio permanente del viso per rendersi conto che non vi è affatto fungibilità tra malattia penalmente rilevante e incapacità di prendere una valida iniziativa per instaurare un procedimento penale contro l'autore del fatto lesivo.

L'unificazione del regime di procedibilità riservato alle lesioni personali stradali determina l'ulteriore inconveniente di precludere l'operatività delle cause estintive incentrate sul risarcimento del danno in favore della persona offesa (remissione della querela e condotte riparatorie ex art. 162-ter c. p.), facendo venir meno l'interesse e l'incentivo ad un risarcimento insuscettibile di determinare una pronunzia liberatoria.

Del tutto ultroneo rispetto al criterio di delegata incentrato sull'incapacità/infermità della persona offesa è, infine, il presupposto secondo cui si tratterebbe di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale, peraltro già oggetto di recente intervento normativo, e connotate comunque da una certa gravità posto che l'evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale».

Guida all'approfondimento

GARGANI, Riforma Orlando: la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, in Dir. pen. e processo, n. 5/2018, p. 579 ss.;

BANZANI-TRINCI (a cura di), I reati in materia di circolazione stradale, Milano, 2016.

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