La durata ragionevole del processo ed il parametro della complessità

Franco Petrolati
16 Dicembre 2019

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte si è occupata delle questioni inerenti alla quantificazione del pregiudizio in tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.
Massima

In tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo devono essere computati, ai fini della stima del termine ragionevole del giudizio presupposto, anche i gradi che si siano limitati a definire questioni processuali (incompetenza, nullità della notificazione, rimessione al primo giudice ecc.).

Il caso

Viene esperita un'azione volta all'indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio che risulta aver avuto il seguente sviluppo: in primo grado il tribunale, con sentenza in data 30 giugno 1999 respinge la domanda proposta in data 27 marzo 1997 in quanto non è rinvenuto il fascicolo “privato” in precedenza ritirato dalla parte stessa; in appello la corte distrettuale in data 2 luglio 2002 dichiara nulla, per difetto di notificazione, la sentenza impugnata; il tribunale, adito in riassunzione con atto in data 27 maggio 2003, definisce nuovamente il giudizio con sentenza in data 5 agosto 2004, confermata in appello dalla corte distrettuale in data 20 ottobre 2011. La Corte di appello definisce il giudizio di equa riparazione espungendo dal calcolo della durata indennizzabile i primi due gradi, in quanto comunque esauriti in tempi “ragionevoli”; determina, quindi, in anni tre e mesi cinque la durata “irragionevole” e liquida l'importo complessivo di € 1.660,00 a titolo di indennizzo, avendo riconosciuto € 500,00 per ciascun anno di ritardo.

La questione

Avverso tale decreto viene proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla quantificazione del pregiudizio.

Le soluzioni giuridiche

La Corte Suprema ritiene dirimente, in quanto fondato, il motivo con cui si censura l'omessa considerazione, nel computo dei termini utili ai fini della determinazione della durata del processo, anche dei primi due gradi di giudizio precedenti la riassunzione del 2003; di qui la cassazione con rinvio.

La Cassazione richiama, in primo luogo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'equa riparazione ha l'onere di determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole del giudizio presupposto sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto della struttura unitaria del processo, anche della fase necessaria alla pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessiva del giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto a trenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

Argomenta, quindi, che tale orientamento è espressione del principio più generale secondo il quale il termine massimo di durata ragionevole dei gradi di merito è da computarsi con riguardo alla definizione del merito del giudizio e non a quelle sole fasi che si siano limitate a risolvere questioni processuali (come, esemplificamene, nei casi di pronunce di incompetenza, nullità della notificazione, rimessione al primo giudice).

La Corte conclude, quindi, nel caso di specie, nel senso che siano da inserire anche i primi due gradi di giudizio, anteriori alla riassunzione, pur conclusisi con una pronuncia in rito, nel computo della durata ragionevole del processo, al fine di tener conto della effettiva «complessità del giudizio».

Osservazioni

L'orientamento richiamato dalla pronuncia annotata in ordine alla complessità del giudizio, laddove siano intervenute declaratorie di incompetenza, è riscontrabile in Cass. civ., sez. II, 6 agosto 2018, n. 20534; Cass. civ., sez., VI-II, 19 dicembre 2016, n. 26208; Cass. civ., sez. VI-II, 27 gennaio 2015, n. 1541; Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2006, n. 20403; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2005, n. 1334; pronunce nelle quali, tuttavia, l'esigenza di comprendere nella durata del giudizio presupposto anche le fasi concluse con la declaratoria di incompetenza è correttamente giustificata, a ben vedere, dalla «struttura unitaria del processo» ed il parametro della complessità viene piuttosto in questione ai fini della eventuale imputabilità del ritardo, allo Stato od alla parte privata.

In effetti l'art.2, comma 2, l.n.89/2001 – nella formulazione introdotta dall'art.55, comma 1, lett.a), n.1, d.l.n.83/12 conv. in l. n. 134 del 2012 – indica tra i parametri da adottare per accertare la durata ragionevole del giudizio presupposto «la complessità del caso» oltre che «il comportamento delle parti».

È da ritenere, tuttavia, che nell'ordinanza annotata il parametro della “complessità del giudizio” sia stato invocato in un senso del tutto diverso rispetto alla “complessità del caso”, vale a dire nel senso che si debba valutare integralmente il giudizio, ivi comprese le fasi o gradi esauritisi con pronunce di mero rito. La complessità è stata cioè richiamata con riguardo all'oggetto della valutazione – piuttosto che ai rispettivi parametri - per evidenziare il carattere necessariamente unitario del giudizio presupposto pur articolato diacronicamente in molteplici scansioni.

È rimasta in disparte, pertanto, quella che è senz'altro la questione più spinosa da affrontare di fronte a giudizi protrattisi nel tempo in ragione di vicende in rito attinenti, ad esempio, a pronunce di incompetenza, integrazione del contraddittorio, questioni di legittimità costituzionali ecc.

Questione che, appunto, deve essere invece risolta caso per caso in base ai suindicati parametri ex art. 2, comma 2, l. n. 89/2001, al fine di accertare se ed in quale misura la durata eccessiva del processo sia imputabile all'apparato giudiziario statale oppure alle parti private: nella misura in cui, infatti, la vicenda processuale si sia sviluppata patologicamente nel tempo a causa della negligenza della parte («il comportamento delle parti») oppure il giudizio sia obiettivamente complesso in ragione del numero delle parti, gli accertamenti in fatto, la controvertibilità dei profili di diritto ecc. («la complessità del caso»), potrebbe astrattamente essere giustificato, in tutto od in parte, il superamento del termine ordinario di durata massima del processo (attualmente previsto dall'art. 2, comma 2-bis, l. cit.: tre anni per il primo grado, due per il secondo, uno per la cassazione ecc.).

Si può ricordare così che, in relazione ai giudizi anteriori alla novella che ha determinato in sei anni la durata massima ordinaria di una procedura concorsuale (art.2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 introdotto dall'art.55, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 83/12 conv. in l. n. 134 del 2012), la giurisprudenza si era conformata allo standard ricavabile dalle pronunce della CEDU nel senso che il termine massimo fosse di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non potesse superare la durata complessiva di sette anni (Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23982; Cass. civ., sez. VI-I, 7 giugno 2012, n. 9254; Cass. civ., sez. VI-I, 28 maggio 2012, n. 8468).

In concreto, tuttavia, la giurisprudenza, sotto la pressione della CEDU, consente margini assai ristretti a tale superamento in quanto è comunque compito della giurisdizione statale sanzionare tempestivamente, avvalendosi dei poteri officiosi, eventuali errori pur colpevoli delle parti, evitando, ad esempio, che i vizi relativi al contraddittorio siano rilevati solo all'esito della fase istruttoria (o persino all'esito dei gradi ulteriori, come accaduto nel caso di specie) in luogo che alla prima udienza di trattazione (come richiesto dall'art.183, comma 1, c.p.c.) o che le questioni pregiudiziali – attinenti alla competenza, al rito od alla stessa legittimità costituzionale delle norme da applicare - impongano dilazioni patologiche al corso del processo.

Sono sintomatiche di tali criteri restrittivi nel riconoscimento della obiettiva complessità del giudizio le pronunce che escludono qualsiasi automatismo nel senso cioè di poter giustificare la durata irragionevole del processo in relazione ad uno o più accertamenti a mezzo CTU (in assenza di obiettive difficoltà di indagine: Cass. civ., sez. VI-II, 26 marzo 2015, n. 6155), alla chiamata in giudizio di un terzo in garanzia (Cass. civ., sez. VI-II, 20 gennaio 2015, n. 801), alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2014, n. 3096), oltre che alla rimessione della causa al giudice competente, tenuto conto dei poteri officiosi riconosciuti dall'ordinamento processuale (Cass. civ., n. 1541/15 cit.; Cass. civ., n. 20403/06 cit.; Cass. civ., n. 1334/05 cit.).

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