Il giudice deve dichiarare la risoluzione del contratto in presenza di una clausola risolutiva espressa
16 Dicembre 2019
Il Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dalla società beta, proprietaria di un immobile locato alla società gamma, dichiarava risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, perché, alla data di intimazione di sfratto, la stessa aveva omesso il pagamento della rata trimestrale, condannandola al rilascio dell'Immobile. In sede di appello, la conduttrice contestava la rilevanza del dedotto inadempimento, sostenendo che il ritardo nel pagamento dei canoni nei termini fissati nel contratto, non qualificati come essenziali, era stato tollerato in passato dalla locatrice, poiché la stessa era, a sua volta, in ritardo nell'emissione delle fatture. La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte da locatrice. In particolare, secondo la Corte territoriale, la protratta tolleranza della locatrice lasciava intendere che non aveva attribuito particolare rilevanza alla mancanza di puntualità della conduttrice, che comunque non aveva mai provocato un accumulo di canoni insoluti. Avverso tale decisione, la locatrice ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte d'Appello, anziché dare atto dell'inadempimento e ricondurre la fattispecie all'art. 1456 c.c., avrebbe compiuto una erronea sussunzione nella diversa ipotesi prevista all'art. 1455 c.c., che riguarda la risoluzione per grave inadempimento. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, in presenza della pattuizione di una clausola risolutiva espressa, nel caso di inadempimento del conduttore che riguardi il ritardo nel pagamento del canone, il giudice deve dichiarare la risoluzione del contratto omettendo ogni valutazione riguardo alla gravità dell'inadempimento avendo le parti, in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, già effettuato una preventiva valutazione della gravità dell'inadempimento. Pertanto, la Corte territoriale non era tenuta ad effettuare alcuna indagine su tale profilo. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |