Non tassabile, neppure come reddito diverso, il corrispettivo derivante dalla cessione del marchio
16 Dicembre 2019
Il corrispettivo ricavato dalla cessione del marchio, non deriva dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere in capo al cedente, bensì dal trasferimento al cessionario del diritto di uso esclusivo per la totalità o una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato. Né può integrare un obbligo di fare produttivo di redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), in quanto il pagamento del corrispettivo ha per oggetto un dare, ovvero ha per oggetto un diritto meramente accessorio, diretto a far conseguire alle società cessionarie il trasferimento del marchio, il quale rientra nel generale dovere dei cedenti di eseguire il contratto secondo buona fede, ex art. 1375 c.c. Ne consegue che il corrispettivo pagato per la cessione del marchio non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef, neppure ex art. 67, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 917/1986. |