Legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo
13 Dicembre 2019
Il caso. Con sentenza in data 21 aprile 2016, la Corte d'appello di Roma aveva rigettato il reclamo proposto da un dipendente di Continental Automotive T.I. avverso la sentenza di primo grado di reiezione dell'opposizione avverso l'ordinanza (all'esito del procedimento sommario introdotto dalla l. n. 92 del 2012) di rigetto della sua impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte territoriale aveva ritenuto l'effettiva sussistenza delle ragioni riorganizzative, consistenti nella soppressione del posto del lavoratore, per esternalizzazione dell'attività di vendita dal medesimo svolta e l'adempimento datoriale all'onere di repechage, per l'offerta, nell'incontestata indisponibilità di posizioni del suo livello di inquadramento, di un posto per mansioni inferiori con adeguamento del contratto in pejus.
Avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione.
Legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa: non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41, Cost.; sempre che, s'intende, dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, soltanto così, non risultando il recesso pretestuoso. |