Limiti alla nomina di arbitri in caso di azione di responsabilità proposta dal curatore

La Redazione
16 Dicembre 2019

Non può accogliersi l'istanza di nomina di arbitri, proposta dal fallimento di una s.r.l. che intende agire in responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita

Non può accogliersi l'istanza di nomina di arbitri, proposta dal fallimento di una s.r.l. che intende agire in responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita: l'art. 810 c.p.c. prevede, infatti, che il presidente del Tribunale competente provvede alla nomina richiestagli se la convezione d'arbitrato non è manifestamente inesistente. Ebbene, dal momento che per effetto del fallimento di una società le diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori, ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, deve concludersi per l'inoperatività della clausola compromissoria inserita nello statuto della società fallita, attesa la circostanza che il perimetro operativo di detta clausola non può ricomprendere l'azione che spetta, ex art. 2394 c.c. ai creditori sociali e, di riflesso, al curatore.

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