Insussistenza del fatto e pluralità di addebiti
16 Dicembre 2019
Qualora siano state addebitate più condotte in sede disciplinare, quando è riconosciuta la tutela reale se è stata applicata la sanzione espulsiva?
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia seguito alla contestazione di plurime condotte, si dovrà innanzitutto procedere a verificare se, materialmente, le medesime siano state poste in essere dal lavoratore. Laddove venga accerta l'integrazione solo di alcuni addebiti, sebbene integranti inadempimenti disciplinari, le condotte potrebbero in concreto non essere idonee a giustificare la sanzione espulsiva, la quale potrebbe pertanto risultare sproporzionata rispetto al compartamento tenuto dal dipendente. Tuttavia la sproporzione non garantisce la reintegrazione nel posto di lavoro.
Per la tutela reale (costituente l'eccezione nel sistema attuale) è necessaria l' "insussistenza del fatto" (difetto sul piano fattuale di un nucleo minimo di condotte astrattamente idonee a giustificare il licenziamento; assenza del carattere di illiceità), ovvero che l'addebito venga punito contrattualmente mediante sanzione conservativa. Diversamente, qualora la condotta sia stata realizzata effettivamente, ma rispetto alla stessa il CCNL applicato non prevede una pena conservativa, dovrà trovare applicazione la tutela indennitaria.
Cfr.: Cass., sez. lav., 3 dicembre 2019, n. 31529.
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