Notifica effettuata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria comunque riferibile al destinatario

Alessandro Barale
17 Dicembre 2019

La notificazione effettuata ad un indirizzo di posta elettronica ordinario comunque riferibile al destinatario non è inesistente bensì nulla, sicché consente al notificante di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Massima

La notificazione effettuata ad un indirizzo di posta elettronica ordinario comunque riferibile al destinatario non è inesistente bensì nulla, sicché consente al notificante di essere rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. (nella specie il ricorrente aveva notificato l'appello all'avvocatura dello stato utilizzando la relativa casella di posta elettronica ordinaria).

Il caso

Nella decisione in esame il Supremo Collegio è stato chiamato a valutare la legittimità di una decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello notificato oltre i termini di cui all'art. 702-quater c.p.c., rigettando la richiesta di rimessione in termini presentata dall'appellante ex art. 153, comma 2, c.p.c..

Più nel dettaglio, la parte risultata soccombente aveva notificato il gravame contro il provvedimento di primo grado trasmettendo l'atto d'appello ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'avvocatura dello stato, parte appellata, anziché alla PEC risultante dai pubblici elenchi, salvo poi accorgersi – ma solo dopo oltre un mese – non ricevendo la ricevuta di avvenuta consegna, di aver inserito un indirizzo destinatario errato.

Rilevato quindi l'accaduto, l'appellante ha nuovamente notificato l'atto d'appello, questa volta all'indirizzo PEC corretto risultante dai pubblici elenchi, formulando contestualmente istanza di rimessione in termini, poi non accolta dal giudice adito per l'impugnazione, che ha quindi dichiarato inammissibile l'appello.

La fattispecie è quindi giunta al vaglio della Cassazione che ha accolto il ricorso ritenendo fondata la richiesta di rimessione in termini, in quanto l'indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato per la prima trasmissione dell'appello era comunque riferibile al destinatario, che si era successivamente costituito e quindi la notifica non poteva dirsi inesistente.

La questione

La sentenza in commento si è trovata a qualificare la natura di una presunta notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica ordinaria o meglio tramite un messaggio di posta elettronica inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata (del difensore dell'appellante) ad un indirizzo di posta elettronica ordinario (della parte appellata).

Il chiaro dettato del primo comma dell'art. 3-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53, stabilisce che la notificazione a mezzo PEC deve avvenire da e nei confronti di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.

È quindi pacifico che la notificazione diretta ad un indirizzo non soltanto non inserito in pubblici elenchi, ma addirittura di posta elettronica non certificata, bensì ordinaria, è del tutto difforme rispetto al modello legale di notificazione telematica.

Posto che la notificazione, considerata la disciplina normativa applicabile in materia, non può che avvenire con un messaggio trasmesso – nel rispetto di precise regole tecniche – tra due indirizzi di posta elettronica certificata, ed a condizione che entrambi gli indirizzi siano iscritti nei pubblici elenchi, è palese che il primo invio telematico dell'atto d'appello effettuato dalla parte ricorrente non può in alcun modo essere qualificato come una notificazione.

Ciò premesso, tale trasmissione può comunque esplicare un effetto giuridico? E, in caso affermativo, quali sono le sue conseguenze?

Le soluzioni giuridiche

La risposta fornita dal Supremo Collegio al primo dei quesiti sopra posti è positiva.

Poco rileva ai fini di tale conclusione – stando a quanto si evince dalla motivazione – la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario sia un indirizzo pubblicato sul sito internet del destinatario medesimo, così come non pare assumere particolare rilievo il fatto che la parte appellata sia un ente rappresentato in giudizio dall'avvocatura dello stato.

La Suprema Corte evidenzia invece, a supporto della propria decisione, l'obiettiva riferibilità dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato alla parte appellata, nonché il fatto che la stessa si è successivamente costituita in giudizio.

Pur non comparendo alcun riferimento a precedenti giurisprudenziali, il ragionamento seguito nella decisione in commento pare prendere le mosse dalla distinzione tra inesistenza e nullità delle notificazioni su cui si è soffermata la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 14916 del 20 luglio 2016, che si è pronunciata per risolvere un contrasto tra sezioni semplici.

Con essa il giudice di legittimità ha circoscritto la fattispecie dell'inesistenza delle notificazioni, oltre che al caso di totale mancanza materiale dell'atto, alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che è del tutto priva degli “elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, con la conseguenza che ogni ulteriore situazione di difformità rispetto al modello legale ricade nella categoria della nullità ed è dunque sanabile.

Tali “elementi costitutivi essenziali” sono stati ravvisati:

«a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».

La conseguenza, sempre esplicitata dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, è che il luogo in cui la notificazione viene eseguita «non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile» o ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata – come nel caso in commento – ovvero per rinnovazione della notificazione, spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.

Si può dunque supporre che la Corte di legittimità abbia ritenuto di poter traslare le conclusioni del citato precedente alla notifica telematica, ritenendo estraneo agli elementi costitutivi essenziali il luogo in cui la notificazione viene eseguita, dove per “luogo” si intende non l'indirizzo fisico a cui viene recapitato l'atto, bensì, nel c.d. ambiente digitale – per dirla con un'espressione recentemente utilizzata dalla stessa Suprema Corte – l'indirizzo di posta elettronica a cui la spedizione telematica è destinata.

La decisione potrebbe apparire prima facie convincente e potrebbe in effetti esserlo ove l'indirizzo erroneamente utilizzato fosse un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato in un pubblico elenco, ma comunque riferibile al destinatario, ad esempio perché riportato su un sito internet istituzionale.

Sennonché, nel caso di specie, il legale del ricorrente ha spedito la sua impugnazione ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria, rendendo così la trasmissione priva di quei requisiti tecnici che garantiscono la trasmissione, l'integrità ed il ricevimento del messaggio inviato e nei quali risiede la scelta del legislatore di adottare, per le notificazioni (e non soltanto per esse) lo strumento della PEC.

Va infatti ricordato che il terzo comma del già menzionato art. 3-bis, legge 21 gennaio 1994, n. 53, stabilisce che «la notifica si perfeziona … per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista», mentre chiaramente nel caso di specie – come in tutte le ipotesi in cui la trasmissione non avviene tra due indirizzi di posta elettronica certificata – non è stata generata alcuna ricevuta di avvenuta consegna (sebbene la sentenza riferisca di una “e-mail di avvenuta consegna”, verosimilmente una conferma di ricezione, che forse sarebbe stato più appropriato definire tale).

E l'assenza della ricevuta di avvenuta consegna, a ben vedere, non è soltanto una carenza di carattere formale: tale ricevuta è a pieno titolo un elemento costitutivo della notificazione in quanto ne attesta l'esito positivo, oltre che la data e l'ora, tant'è che in caso di ricevuta di mancata consegna la notifica si ha per non eseguita ed è onere di colui che deve dimostrare in giudizio di aver effettuato una notificazione produrre non soltanto il messaggio di invio della notificazione bensì (anche e soprattutto), oltre alla ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna.

La difformità della fattispecie sottoposta al sindacato della Suprema Corte rispetto al modello legale di notificazione telematica è quindi non di poco conto e non concerne, soltanto “il luogo della notificazione”, bensì anche le modalità stesse con cui la notificazione è stata eseguita e soprattutto la prova che la notifica è pervenuta a destinazione.

D'altra parte sono molteplici i precedenti di legittimità – forse non del tutto condivisibili – in cui, in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo del servizio postale, la S.C. ha sancito l'inesistenza della notificazione, come ad esempio in Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25552, secondo cui «La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.)» (nello stesso senso cfr. anche Cass., 31 ottobre 2017, n. 25912 e Cass. civ., 4 giugno 2010, n. 13639; sebbene si registrano comunque ulteriori decisioni che invece escludono in tali ipotesi l'inesistenza, come ad esempio Cass. civ., 30 dicembre 2015, n. 26108).

Pertanto, non si vede per quale motivo alla stessa conclusione non si debba giungere nel caso di specie, dove la situazione potrebbe apparire addirittura più grave rispetto a quella dei precedenti da ultimo richiamati essendo analoga – per traslare la fattispecie dal cd. “ambiente digitale” all'ambiente analogico – ad una notifica a mezzo posta effettuata con posta prioritaria anziché con raccomandata a.r.

Osservazioni

Se da una parte l'indulgenza dimostrata nei confronti del legale del ricorrente – che rappresenta senz'altro un'eccezione rispetto al recente rigoroso trend seguito, soprattutto in tema di notifiche telematiche, dal Supremo Collegio – può essere accolta con favore di fronte all'eccessivo formalismo che sta caratterizzando l'opera interpretativa della Suprema Corte rispetto alle norme sul processo civile telematico, dall'altra parte essa può creare disorientamento ed indurre a perdonare deviazioni anche molto consistenti rispetto al modello legale di notificazione che in ambiti diversi potrebbero rischiare di pregiudicare il diritto di difesa del destinatario della notifica e quindi le garanzie del contraddittorio.

Com'è ben noto, la trasmissione di un messaggio con lo strumento della posta elettronica ordinaria non presenta le medesime garanzie di una spedizione a mezzo PEC, neppure in presenza di un'eventuale conferma di ricezione.

A ciò si aggiunga che l'accortezza con cui l'utente verifica il contenuto dei messaggi di posta elettronica certificata non viene adoperata nella consultazione della casella mail ordinaria, nella quale non ci si aspetta di ricevere notificazioni di atti giudiziari, tanto più nel periodo più recente in cui imperversa la trasmissione di malware, pishing, spam e comunicazioni non richieste a mezzo posta, sicché non sarebbe da escludersi che un messaggio che riporta nell'oggetto la specifica di una notificazione ma che viene ricevuto su un indirizzo mail ordinario venga inteso come messaggio non desiderato e quindi eliminato prima ancora dell'apertura dei suoi allegati.

*Fonte: www.ilprocessotelematico.it

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