La Consulta su negoziazione assistita e mediazione

Redazione scientifica
17 Dicembre 2019

In tema di controversie successorie, la Corte costituzionale ha sottolineato il particolare meccanismo di raccordo di cui all'art. 3, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 132/2014 che regola il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria.

La questione sollevata. Il tribunale di Verona, chiamato a pronunciarsi sulle domande risarcitorie e restitutorie proposte contro le figlie ed eredi di un soggetto che avrebbe truffato gli attori, ha sottolineato che la qualità di eredi non varrebbe, nel caso di specie, a conferire alle domande carattere successorio con esclusione quindi della necessità del previo esperimento della mediazione obbligatoria. Riteneva il Giudice applicabile la condizione di procedibilità della negoziazione assistita prevista per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di importo inferiore a 50mila euro (art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, d.l. n. 132/2014).

La censura sollevata riguarda il contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. in quanto difetterebbero i «requisiti di necessità ed urgenza», che lo stesso preambolo del decreto legge individuerebbe nella «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione».

Inoltre l'ipotesi «di cumulo oggettivo e soggettivo di domande, anche tra loro non connesse, sempre soggette a condizioni di procedibilità diverse», entrerebbe in conflitto anche con l'art. 24 Cost., in quanto determinerebbe «una duplicazione di costi, sicuramente gravosa, vista la necessità di assistenza difensiva in entrambe le procedure», e rappresenterebbe «un serissimo ostacolo al raggiungimento di una soluzione conciliativa tra le parti, essendo evidente che questa non può prescindere da un confronto su tutte le questioni controverse, da svolgersi nello stesso ambito».

Ricorso inammissibile ma… La Consulta, pur dichiarando inammissibile il ricorso per inidoneità della motivazione sulla rilevanza della questione e per indeterminatezza del petitum, ha colto l'occasione per sottolineare in primo luogo che la qualificazione delle controversie deve essere operata alla stregua dell'oggetto delle pretese o del titolo che fonda e unifica le diverse domande introdotte. Il giudice a quo ha infatti applicato una nozione circoscritta di controversie in materia di successione, omettendo peraltro di illustrare il nesso con le altre domande. Sulla base di tale premessa, il Giudice delle leggi sottolinea inoltre «quel meccanismo di raccordo tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria che il legislatore prevede all'art. 3, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 132/ 2014». Infatti per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme entro il limite di valore dei 50mila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita «non opera per quelle che – riguardando la materia delle «successioni ereditarie» – già siano assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria, in base all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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