Il geometra non può progettare opere antisismiche in cemento armato in un condominio

Redazione scientifica
18 Dicembre 2019

La disposizione secondo la quale i geometri non sono abilitati a redigere "progetti di massima" ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse.

A seguito del sisma del 1980, il geometra Tizio aveva ingiunto al Condominio il pagamento dell'importo di circa 50 mila euro dovuto per la progettazione dell'intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale. Il Condominio si era opposto deducendo la nullità del contratto di incarico professionale in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. n. 274/1929 e della legge n. 1086/1971, che non consentono la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono l'uso del cemento armato. Sia in primo che in secondo grado, il giudice adito accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. In particolare, secondo la Corte territoriale, l'attività svolta dal geometra doveva essere ritenuta contra legem e, per l'effetto, nullo exart.1418c.c. il contratto d'opera. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione per avere la Corte territoriale interpretato la normativa in esame nel senso di escludere la legittimazione dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili in cemento armato. Invero, secondo l'assunto difensivo del geometra, secondo un'interpretazione restrittiva della previsione normativa, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili è prevista senza alcun riferimento al cemento armato; sicché, tale mancato riferimento avallerebbe, secondo il ricorrente, la tesi secondo la quale il geometra potrebbe progettare e dirigere costruzioni civili in cemento armato purché "modeste".

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, per accertare se una costruzione civile sia da considerare "modesta", occorre valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n.64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. Pertanto, la pregnanza di tale criterio distintivo comporta che neppure l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza. Per le suesposte ragioni, il ricorso del geometra è stato rigettato.

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