I limiti della parcellizzazione dei crediti dell'avvocato riferiti a prestazioni rese per lo stesso cliente
18 Dicembre 2019
Il caso. Dopo essere stato revocato come legale, il cui mandato gli era stato conferito da una banca senza che gli venissero corrisposti i compensi spettantigli, un avvocato proponeva tanti gravami per ottenere vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca. Tali decreti venivano concessi e tra essi ve ne era uno relativo all'incarico svolto per conto della banca nei confronti di un altro soggetto. Questo decreto veniva opposto dall'ingiunto e il GdP rigettava l'opposizione. Il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione.
Divieto di frazionamento dei crediti. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale non è consentito al creditore di una determinata somma, dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, poiché tale scissione del contenuto dell'obbligazione si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede (che deve sussistere nel rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nella fase eventuale dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento), sia con il principio costituzionale del giusto processo, posto che la suddetta parcellizzazione si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte. Da ciò deriva che le domande giudiziali aventi ad oggetto la frazione di un unico credito devono essere dichiarate improcedibili. Infatti, prosegue la Suprema Corte, ove la pretese risarcitorie, oltre a far capo al medesimo rapporto tra le parti, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse «oggettivamente valutabile ai fini della tutela processuale frazionata». In caso contrario non è consentito tale frazionamento, poiché esso porterebbe solo ad un maggiore costo per una duplicazione dell'attività istruttoria e dispersione della conoscenza della stessa vicenda sostanziale. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto dall'avvocato risulta infondato perché, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, la banca.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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