Danno da perdita del nascituro: il risarcimento deve essere proporzionato alla potenzialità della relazione affettiva

Redazione Scientifica
07 Novembre 2017

Il pregiudizio va riconosciuto quale perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro, ma l'importo dovrà ridursi proporzionalmente in ragione del momento in cui è avvenuta la cessazione della gravidanza.

In tema di danno per la perdita del nascituro, il pregiudizio va riconosciuto quale perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro: dunque, l'importo liquidato dovrà essere individuato nell'ambito della forbice risarcitoria prevista per tale pregiudizio senza tuttavia ignorare che l'importo dovrà ridursi proporzionalmente in ragione del momento in cui è avvenuta la cessazione della gravidanza e senza attestarsi sui valori più elevati della forbice risarcitoria posto che non può non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale.

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