La realizzazione nello scantinato di singole unità chiuse e separate costituisce pregiudizio al diritto d'uso dell'area destinata al parcheggio

Redazione scientifica
19 Dicembre 2019

Chi realizza strutture in muratura, impedendo ad altri l'esercizio di utilizzare l'area come parcheggio, è responsabile di aver limitato il diritto all'uso di quell'area.

Il processo traeva origine dalla domanda proposta da Tizio e Caio, i quali, deducendo di essere titolari di un diritto reale d'uso di uno scantinato destinato a parcheggio, citavano in giudizio Sempronio, proprietario di un box auto ubicato nello stesso cantinato, lamentando che il convenuto aveva realizzato delle opere per la chiusura del box, che impedivano l'esercizio del parcheggio; chiedevano, pertanto, la rimozione di dette opere ed il risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, Sempronio eccepiva che il diritto d'uso degli attori dell'area destinata a parcheggio non confliggeva con la riserva del diritto di proprietà di detta area da parte del costruttore, che ne aveva disposto attraverso atti di trasferimento; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. All'esito dei giudizi di merito, la Corte territoriale, nella contumacia di Sempronio, accoglieva l'appello di Tizio e Caio. Avverso tale provvedimento, Sempronio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte d'appello aveva accolto la domanda di demolizione delle pareti del box, pur avendo rigettato la loro domanda di accertamento del diritto reale d'uso su tutta l'area destinata a parcheggio. Dunque, secondo il ricorrente, poiché il riconoscimento del diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio costituirebbe il presupposto logico della domanda di demolizione del box realizzato dal convenuto, al rigetto di tale domanda sarebbe dovuto conseguire il rigetto dell'ordine di demolizione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, non era in contestazione il diritto reale d'uso degli attori, già accertato con sentenza passata in giudicato nella causa promossa dai medesimi nei confronti della società venditrice del box a Sempronio, né il diritto di proprietà del box da parte del medesimo ma l'accertamento del concreto pregiudizio del diritto d'uso dello scantinato a seguito della realizzazione di strutture in muratura da parte del ricorrente, che impedivano l'esercizio del diritto di usare l'area come parcheggio. Difatti, il giudice d'appello aveva accolto il secondo motivo di gravame, proposto dagli originari attori, soccombenti in primo grado, che avevano contestato la decisione del primo giudice relativa all'assenza di pregiudizio derivante dalla realizzazione del box da parte di Sempronio. Pertanto, correttamente, la Corte d'Appello aveva accertato il lamentato pregiudizio al diritto d'uso in quanto nell'area, destinata all'esercizio del parcheggio, era stato impedito il concreto esercizio attraverso la realizzazione nello scantinato di singole unità chiuse e separate. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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