La nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. e i rimedi a fronte del mancato rispetto del nuovo obbligo
19 Dicembre 2019
Premessa
Come è noto, l'art. 379, comma 3, del d. lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi), ha previsto che le s.r.l. (e le società cooperative) che soddisfino i requisiti previsti dal nuovo art. 2477 c.c. per la nomina obbligatoria “dell'organo di controllo o del revisore” debbano provvedervi (e, se necessario, adeguare il proprio statuto) entro il 16 dicembre 2019, ossia entro la scadenza del nono mese dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Non c'è dubbio che, ai fini della verifica circa la ricorrenza dei presupposti, rilevino i dati relativi ai due esercizi precedenti al 2019 (e quindi il 2017 ed il 2018, o comunque i due esercizi conclusisi prima del 16 dicembre 2019, anche qualora essi non coincidano con l'anno solare). La norma transitoria, tuttavia, non ha mancato di sollevare qualche dubbio interpretativo circa la sua applicazione, così come, del resto, il novellato art. 2477 c.c.
(fonte: IlSocietario) Un recente documento del CNDCEC (dicembre 2019) ha ritenuto preferibile, onde evitare convocazioni ad hoc dei soci in prossimità della fine dell'anno, una soluzione che consenta alle s.r.l. che integrino i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, di provvedervi in occasione della riunione assembleare convocata per l'approvazione del bilancio del 2019. Gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi sono sostanzialmente tre: i) la regola secondo cui i sindaci rimangono in carica per tre esercizi (art. 2400 c.c., applicabile anche al sindaco unico o al collegio sindacale di s.r.l.) e cessano in occasione dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio implica che il medesimo periodo triennale inizi al momento dell'assemblea di approvazione del bilancio (chiamata appunto anche a rinnovare i componenti dell'organo di controllo interno); ii) il collegio sindacale (o il sindaco unico) nominato allo scadere dell'esercizio 2019 non potrebbe verosimilmente redigere la relazione al bilancio dell'esercizio 2019 (non avendo in esso svolto l'attività di vigilanza propria della sua funzione); iii) si porrebbe altresì un problema di determinazione del compenso, che, ai sensi dell'art. 2402 c.c., deve essere determinato “per l'intero periodo di durata dell'ufficio”, ossia tre esercizi. Certamente il tentativo del CNDCEC è quello di andare incontro ad esigenze operative che, in effetti, avrebbero forse suggerito di adottare quella soluzione a livello normativo. Alla sua applicazione concreta, però, si oppone un ostacolo che allo stato non è superabile: la norma transitoria, cioè, è chiara sul punto (ossia sull'individuazione del termine del 16 dicembre 2019 per l'adeguamento da parte delle s.r.l. interessate) e soltanto una diversa soluzione legislativa potrebbe a questo punto consentire una proroga. In mancanza di un intervento normativo in tal senso, non c'è dubbio che tutte le s.r.l. che abbiano superato, negli ultimi due esercizi, almeno due delle soglie individuate dal nuovo art. 2477 c.c., abbiano l'obbligo di provvedere alla nomina di un organo di controllo interno (monocratico o collegiale) e/o di un revisore dei conti, nonché, se del caso, di adeguare lo statuto alla nuova disciplina. I rimedi a fronte del mancato rispetto del nuovo obbligo
Il nuovo art. 2477, comma 5, c.c., prevede, inoltre, che se l'assemblea non dà luogo alla nomina (dell'organo di controllo e/o del revisore) entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti stabiliti, “provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”. Sebbene questa disposizione sia riferita testualmente all'ipotesi - destinata ovviamente a divenire quella ordinaria - di (mancata) nomina da parte dell'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio o nei trenta giorni successivi, la necessità di rispettare in primo luogo la scadenza del 16 dicembre 2019 (salvo proroghe) dovrebbe portare a concludere nel senso che i soggetti interessati nonché il conservatore del registro delle imprese siano chiamati ad attivarsi anche in caso di mancato adeguamento, da parte delle s.r.l. interessate, entro la data del 16 dicembre 2019.
Con una recente circolare Unioncamere ha comunicato che la società InfoCamere procederà ad inviare a ciascuna Camera di Commercio l'elenco delle società, comprese nel rispettivo territorio, chiamate ad ottemperare immediatamente all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore. Opportunamente, poi, la stessa Unioncamere ha fatto presente che non si provvederà all'immediata segnalazione al tribunale da parte dei conservatori, il che determinerebbe in effetti un improvviso incremento del carico di lavoro degli uffici giudiziari (e segnatamente delle sezioni specializzate), probabilmente non facile da gestire: viceversa, verrà preventivamente inviata alle società, obbligate alla nomina, una comunicazione “per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina”. Potrebbe essere utile, in particolare, che venga innanzitutto assegnato alle s.r.l. “inerti” un termine di trenta giorni per provvedere (sulla falsariga di quanto previsto per l'ipotesi generale dall'art. 2477, comma 5, c.c.), con l'avvertimento che, in mancanza, verrà effettuata la segnalazione al tribunale; in ogni caso, proprio per evitare che il meccanismo del coinvolgimento del tribunale assuma proporzioni tali da generare un rischio di inefficienza, è opportuno che i soggetti interessati e soprattutto il conservatore del registro delle imprese facciano tutto il possibile per promuovere un adeguato e tempestivo confronto fra organi societari, finalizzato ad un rapido intervento. La nomina da parte del Tribunale, qualora si rendesse necessaria, dovrebbe invece avvenire all'esito di un provvedimento di volontaria giurisdizione: pur non essendo probabilmente configurabile la necessità di un contraddittorio, potrebbe essere auspicabile l'attivazione, anche in questa fase, di una qualche forma di coinvolgimento della società interessata.
In conclusione
In conclusione, possono attualmente trarsi dal sistema delle nuove norme le seguenti indicazioni operative:
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