Notifica non andata a buon fine per recente trasferimento del destinatario: il notificante ne paga il fio

Redazione scientifica
19 Dicembre 2019

Qualora risulti il trasferimento dello studio legale del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, per stabilire se il mancato perfezionamento della stessa sia imputabile al notificante, è necessario distinguere a seconda che il difensore al quale viene fatta la notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nel primo caso onere del notificante accertare quale sia l'effettivo domicilio del difensore.

Il caso. La Suprema Corte è intervenuta in una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di un'ingente somma di denaro. Ma in secondo grado, il giudice dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla parte appellante perché tardivo, in quanto la notificazione dell'appello era stata eseguita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e precisava che la precedente notificazione non era andata a buon fine posto che era onere del notificante verificare presso il competente Consiglio dell'ordine degli avvocati l'indirizzo del legale presso cui eseguire la notifica. Era infatti successo che il legale della parte aveva comunicato all'Ordine il trasferimento del proprio studio ben oltre un mese prima della pubblicazione della gravata sentenza e 8 mesi prima del tentativo della notifica dell'atto di appello.

Con il gravame, parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, non abbia applicato i principi in tema di validità dell'immediata ripresa del procedimento notificatorio, per il rispetto del termine perentorio di proposizione dell'impugnazione.

Trasferimento dello studio professionale dell'avvocato domiciliatario. Per i Giudici di legittimità il motivo di ricorso è infondato, posto che, come più volte ribadito, la ripresa del processo notificatorio dopo l'insuccesso del precedente tentativo di notifica postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione. In particolare, nel caso in cui risulti il trasferimento dello studio legale del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, per stabilire se il mancato perfezionamento della stessa sia imputabile al notificante, è necessario distinguere a seconda che il difensore al quale viene fatta la notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la causa, essendo nel primo caso onere del notificante accertare quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione da parte di quest'ultimo del successivo mutamento nell'ambito del giudizio.

È stato, dunque, corretto il ragionamento della Corte d'appello che ha imputato al notificante il mancato perfezionamento della prima notifica, per non aver controllato l'avvenuto trasferimento dello studio legale del domiciliatario.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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