Necessità di proporre querela di falso nell'ipotesi di produzione in causa della copia dell'avviso di ricevimento della notifica

19 Dicembre 2019

La Suprema Corte affronta la questione della natura dell'avviso di ricevimento nel caso di atto impositivo notificato a mezzo del servizio postale, oggetto di diverse ulteriori recenti pronunce.
Massima

L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso; la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta.

Il caso

Tizio proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento (relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada) eccependo la mancata regolare notifica del verbale di contestazione; il tribunale, riformando la sentenza del giudice di pace, dichiarava inammissibile l'opposizione sul rilievo che il verbale di contestazione dell'infrazione fosse stato, invece, regolarmente notificato, sicché l'opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro di esso e non avrebbe potuto fare valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento, quale atto successivo.

La questione

La Suprema Corte affronta ancora una volta la questione della natura dell'avviso di ricevimento nel caso di atto impositivo notificato a mezzo del servizio postale, oggetto di diverse ulteriori recenti pronunce. Nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità chiariscono, inoltre, che il disconoscimento della fotocopia prodotta in giudizio in luogo dell'originale deve essere sempre tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio, in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte conferma il pacifico orientamento circa la natura giuridica dell'avviso di ricevimento nell'ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale. Con altre recenti pronunce i Giudici di legittimità avevano già affermato che «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso»(cfr. Cass. civ., n. 22058/2019; ed ancora Cass. civ., n. 8082/2019; Cass. civ., n. 14574/2018; Cass. civ., n. 29022/2017).

Nel caso di specie, la Suprema Corte coglie anche l'occasione di chiarire che, ai fini della dimostrazione della regolarità della notifica, non è necessario che l'agente della riscossione (o l'ente impositore) produca in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento, potendo essere sufficiente la mera fotocopia del documento, se la conformità all'originale della stessa non sia tempestivamente disconosciuta ex artt. 241 e 215 c.p.c. La produzione della fotocopia che non sia stata tempestivamente disconosciuta non esonera, infatti, il soggetto che contesti l'autenticità della sottoscrizione dal proporre la querela di falso avverso la fotocopia stessa.

Quanto al disconoscimento della fotocopia rispetto all'originale, occorre osservare che in diverse occasioni la stessa Suprema Corte ha affermato che lo stesso non può essere formulato in maniera generica ma deve essere effettuato “in modo formale e inequivoco(cfr. Cass. civ., n. 3540/2019) nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento che si intende contestare. La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»(cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).

Nel merito, il tribunale - avendo ritenuto correttamente notificato il verbale di contestazioni - ha considerato non più proponibili, in sede di opposizione a cartella, le eccezioni che avrebbero invece dovuto essere sollevate tempestivamente avverso il verbale stesso, essendosi ormai consolidato l'accertamento nello stesso effettuato; ragionare diversamente, del resto, significherebbe consentire al soggetto obbligato di aggirare i termini perentori per la contestazione del verbale. Resta ferma la possibilità per l'obbligato di fare valere, impugnando la cartella, gli eventuali fatti modificativi ed estintivi verificatisi nel periodo intercorrente fra la scadenza del termine per opporsi al verbale e la notifica della cartella di pagamento.

Osservazioni

L'eccezione di mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale (o degli atti presupposti, come nel caso che ci occupa) è spesso formulata dal contribuente che intenda contestare la pretesa impositiva. A tal proposito può osservarsi che nei giudizi di opposizione è poco frequente l'ipotesi in cui l'agente della riscossione o l'ente impositore producano le relate di notifica in originale con i rispettivi avvisi, per cui il disconoscimento della conformità delle fotocopie agli originali è frequente e, tuttavia, lo stesso viene il più delle volte formulato in maniera estremamente generica, con la semplice contestazione della «conformità della fotocopia prodotta all'originale». Come detto, sotto tale profilo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che il disconoscimento effettuato con mere formule di stile è inefficace e di conseguenza non comporta l'onere per la parte cui è opposto di produrre l'originale dell'atto. Quanto alla tempestività, come detto, il disconoscimento deve essere effettuato alla prima udienza o, comunque, nella prima difesa utile. Tuttavia l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (cfr. Cass. civ. n. 10147/2011 ed altresì Cass. civ., n. 9994/2003).

L'eventuale tempestivo e specifico disconoscimento della conformità della fotocopia dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo del servizio postale comporta l'onere per l'agente della riscossione o per l'ente impositore di produrre in giudizio l'originale dell'atto, nei confronti del quale dovrà essere proposta la querela di falso. Tuttavia con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha evidenziato che, in caso di mancato disconoscimento della conformità all'originale, ciò non esonera il soggetto che intenda contestare l'autenticità della sottoscrizione di proporre la querela di falso direttamente con riferimento alla fotocopia.

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