TOSAP per il camminamento chiuso abitabile sopraelevato che collega due abitazioni
20 Dicembre 2019
Il proprietario di alcuni immobili impugnava il provvedimento con il quale il Comune intimava il pagamento dell'imposta Tosap. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso affermando che per l'occupazione relativa al soprasuolo, rispetto alla via pubblica, trovava applicazione l'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993. In secondo grado, invece, la Commissione tributaria regionale, in riforma della impugnata decisione di primo grado, accoglieva il gravame affermando l'illegittimità dell'avviso. In particolare, secondo tale provvedimento, la struttura realizzata in muratura con manto di copertura - che non ha soluzione di continuità con il residuo edificio - presentava un'apertura di dimensioni regolari non assimilabile ne' ad un balcone o veranda ne' a bow-windows, che implica l'occupazione del soprassuolo comunale, precludendone talune specifiche possibilità di utilizzazione. Di conseguenza, non poteva detta struttura ritenersi assimilabile agli aggetti che risultano calpestabili all'estradosso equiparabili a balconi, verande di cui al cit. articolo 38. Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la tassa per l'occupazione delle aree pubbliche trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso collettivo, sottraendo alla collettività la disponibilità di porzioni di suolo inglobate nel sistema viario; che, tuttavia, l'unica eccezione riguarda invece le strutture sospese in aggetto alle mura perimetrali del corpo di fabbrica. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il prelievo a carico dell'occupante, al di là della formale qualificazione come tassa, ha natura d'imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente, non mira al recupero in tutto od in parte di costi, ne' comunque è ad essi commisurato, ma trova giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica. Premesso ciò, il proprietario di due abitazioni contigue che realizza una struttura in muratura che consente il collegamento tra loro è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, non essendo quest'opera assimilabile a balconi o verande, esenti dalla tassazione. Il presupposto impositivo della Tosap è, infatti, qualsiasi occupazione del suolo, soprasuolo o sottosuolo che determini una sottrazione dell'area all'utilizzo pubblico. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. |