Procura alle liti rilasciata da funzionario che non rappresenta l’ente: l’avvocato ha lavorato gratis
20 Dicembre 2019
Il caso. Un avvocato otteneva una serie di decreti ingiuntivi nei confronti della Camera di commercio per il pagamento di competenze professionali maturate per interventi svolti in talune procedure esecutive immobiliari. Revocate le ingiunzioni e condannata al pagamento di una somma complessiva all'avvocato dal giudice di pace, la Camera di commercio proponeva appello al tribunale che lo rigettava.
Avverso quest'ultima decisione la Camera di commercio ricorre per cassazione lamentando il mancato perfezionamento del contratto professionale, in quanto il mandato era stato rilasciato dal Segretario generale, che non è organo della Camera di commercio e non ha poteri di rappresentanza dell'ente. Di conseguenza, a causa della nullità o inefficacia del contratto, secondo la ricorrente nessun compenso poteva essere riconosciuto al difensore.
Difetto di rappresentanza. Posto che a norma dell'art. 1 l. n. 590/1993 sono organi delle Camere di commercio il Presidente, il Consiglio, la giunta e il collegio dei revisori dei conti, secondo la Cassazione la procura alle liti doveva essere rilasciata dal Presidente, quale organo a cui compete la rappresentanza dell'ente, a nulla rilevando il fatto che, con delibera di giunta, fosse stato autorizzato il Segretario generale. Una tale deroga all'articolo sopra citato, infatti, poteva essere fatta solo tramite un'esplicita previsione statutaria, specificamente attributiva del potere di rappresentanza al Segretario generale. A tal proposito, la Corte afferma che «ai fini della valida conclusione del contratto rimane irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico a un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto tale atto non costituisce una proposta contrattuale, ma spiega mera efficacia interna con funzione autorizzatoria, che deve avere quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno». Inoltre, per ciò che concerne il compenso dell'avvocato, il Collegio ribadisce che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «il diritto al compenso presuppone che il contratto sia idoneo a vincolare l'amministrazione, sicché, oltre a dover sussistere il requisito della forma scritta, occorre che la volontà dell'ente sia espressa da un soggetto munito dei poteri di rappresentanza».
Per tutti questi motivi, al Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del tribunale.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |