Da full-time a part-time: su chi grava l'onere della prova?

17 Dicembre 2019

Può il lavoratore chiedere le differenze retributive determinate dallo svolgimento di un orario di lavoro full-time qualora, precedentemente alla stipulazione del contratto ad orario ridotto, il rapporto con il datore si era già instaurato?

Può il lavoratore chiedere le differenze retributive determinate dallo svolgimento di un orario di lavoro full-time qualora, precedentemente alla stipulazione del contratto ad orario ridotto, il rapporto con il datore si era già instaurato?

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ove venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deve presumersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto a tempo pieno, in assenza della prova della riduzione dell'orario lavorativo (part-time).

In tale ipotesi graverà in capo al datore, il quale alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro rispetto a quello "ordinario", dimostrare la consensuale riduzione temporale della prestazione lavorativa. Egli, infatti, non potrebbe disporre unilateralmente la riduzione oraria, potendo questa conseguire soltanto ad un accordo tra le parti, anche per facta concludentia.

Diversamente, nell'ipotesi in cui si rinvenga l'avvenuta stipulazione di un contratto part-time, sebbene il rapporto si fosse instaurato in un momento precedente allo stesso, sarà onere del lavoratore fornire la prova del maggior orario prestato. La sussistenza del contratto part-time, infatti, consente di presumere, salvo prova contraria, la manifestazione di una volontà delle parti integrante una novazione oggettiva del rapporto negoziale, precedentemente concordato, con trasformazione del contratto full-time in uno a tempo ridotto.

Cfr.: Cass., sez. lav., 4 novembre 2019, n. 28290; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2018, n. 1375.

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