Responsabilità solidale del socio che si è ingerito nella gestione societaria

La Redazione
20 Dicembre 2019

Gli amministratori, di diritto o di fatto, e il socio che si è ingerito nella gestione, rispondono solidalmente con gli altri amministratori per il compimento di atti dannosi per la società...

Gli amministratori, di diritto o di fatto, e il socio che si è ingerito nella gestione, rispondono solidalmente con gli altri amministratori per il compimento di atti dannosi per la società: la responsabilità del socio è connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla intenzionalità, quella dell'amministratore di fatto presuppone un'ingerenza continuata e non occasionale e va parametrata agli obblighi posti dalla legge e dallo statuto.

Anche al di fuori dei formali procedimenti di decisione o autorizzazione di cui agli artt. 2479 e 2468 c.c., la responsabilità del socio, ex art. 2476, comma 7, c.c., non è sussumibile in quella dell'amministratore di fatto, ma opera in tutti i casi in cui si verifica un'effettiva influenza nella gestione della società, ed è espressione della ratio legis che mira a responsabilizzare tutti i soggetti che di fatto partecipano, anche in modo episodico e non continuativo, alla gestione della società. Ai fini dell'applicazione della fattispecie normativa in esame è necessario prendere in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma tali in ogni caso da evidenziare l'ingerenza o anche l'influenza effettiva spiegata da costoro sugli amministratori.

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