Nel decreto correttivo del codice della crisi più chiarezza sugli assetti organizzativi

La Redazione
23 Dicembre 2019

La prima bozza del decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri a gennaio e approvato entro la primavera del 2020, apporta alcune modifiche alle norme di interesse societario, quali quelle relative agli assetti organizzativi, di cui all'art. 377 c.c.i.

La prima bozza del decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri a gennaio e approvato entro la primavera del 2020, apporta alcune modifiche alle norme di interesse societario, quali quelle relative agli assetti organizzativi, di cui all'art. 377 c.c.i.

Si tratta di un opportuno intervento chiarificatore: il legislatore, come si legge nella relazione illustrativa del 16 dicembre, ha inteso superare alcune incertezze interpretative che si erano generate in merito alla previsione secondo cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori. La norma dell'art. 2086, comma 2 c.c. sovrapponendo il piano dell'organizzazione con quello gestorio, è sembrata ad alcuni contraddire le numerose disposizioni del codice civile che, al contrario, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie (così, ad esempio, l'art. 2479 c.c.) o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (così l'art. 2468, comma 3, c.c.). Si veda anche, sul punto, l'approfondimento di Rescio, Brevi note sulla “gestione esclusiva dell'impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori, in questo portale.

L'art. 38, comma 1, della bozza di decreto correttivo riscrive, pertanto, l'art. 377 c.c.i. disponendo che:

“L'articolo 377, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

<Art. 377

Assetti organizzativi societari

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.

2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.”

3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.”.

4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.”.

5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.”>.”.

Ulteriori modifiche attengono alle cause di scioglimento delle società di capitali (art. 380 c.c.i.) e di persone (art. 382 c.c.i.) e all'obbligo di segnalazione degli organi di controllo: un nuovo periodo dell'art. 14 dispone che gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione, e viceversa.

Nell'art. 2 d.lgs. n. 14/2019 si chiarisce la nozione di crisi: la nuova lettera a) dell'art. 2, comma 1, dispone che per “crisi” si intende:

“lo stato di squilibrio economico-finanziario (e non più di difficoltà economico-finanziaria) che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Allerta posticipata. È previsto, infine, uno slittamento per l'applicazione dell'obbligo di segnalazione di cui all'art. 14 c.c.i.: solo per le piccole società, che non superino i limiti di cui all'art. 2477, comma 2, lett. c), c.c., e non siano, pertanto tenute a dotarsi di un organo di controllo, l'obbligo di segnalare i fondati indizi della crisi scatterà soltanto a partire dal 15 febbraio 2021.

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