Inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC
24 Dicembre 2019
Massima
In tema di impugnazione, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame non depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., ma in quella di una diversa autorità giudiziaria e da quest'ultima trasmesso a mezzo PEC all'ufficio competente a riceverlo.
Fonte: ilprocessotelematico.it Il caso
Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Avverso questa decisione, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l'altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza in merito alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., ritenendo insufficiente alla dimostrazione della stessa la presenza nel gruppo criminale di una persona già condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la sovrapponibilità delle modalità operative del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti rispetto a quelle del gruppo mafioso da cui promanava. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. La questione
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in sede di riesame (art. 309 cod. proc. pen.) o di appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.), ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Tribunale del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., o Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.). Qualora detta impugnazione avverso il provvedimento cautelare sia presentata presso un'autorità giudiziaria incompetente (per esempio, presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace in cui si trovano, secondo la regola genarle dettata per l'impugnazione dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.), la trasmissione da parte della cancelleria di quest'ultima al Tribunale del riesame a mezzo PEC vale a sanare il vizio derivante dall'errata presentazione? Tale trasmissione informatica integra un valido atto di deposito del gravame dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato? Le soluzioni giuridiche
1. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata è stata depositata il 3 maggio 2019 e notificata all'indagato il 4 maggio 2019 ed al difensore il 14 maggio 2019. Il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui si trovava la parte il 24 maggio 2019 ed è pervenuto, in copia cartacea, al Tribunale del riesame solo in data 4 giugno 2019, ovvero oltre il termine di giorni dieci stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che tale modalità di presentazione del ricorso sia irrituale, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., infatti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, e cioè, nella specie, trattandosi di provvedimento cautelare personale, presso il Tribunale del riesame. Le specifiche modalità fissate dalla norma indicata costituiscono una deroga alle disposizioni che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Esse escludono, per la parte privata, ma anche per quella pubblica, qualsiasi soluzione alternativa.
2. Secondo la giurisprudenza, invero, sebbene irritualmente non proposto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il ricorso è comunque ammissibile se perviene nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo (Cass. n. 29477 del 23/03/2017; Cass. n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012). Nel caso di specie, tuttavia, la trasmissione del ricorso dal giudice incompetente a riceverne il deposito alla cancelleria del Tribunale del riesame è stata eseguita a mezzo PEC. Tale modalità di trasmissione, secondo la Corte, non possiede efficacia sanante, non essendo idonea ad integrare un valido atto di deposito dell'impugnazione dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (cfr., tra le altre, Cass. n. 21056 del 23/01/2018).
4. In particolare, è pacifica in giurisprudenza l'affermazione dell'inammissibilità della impugnazione proposta a mezzo PEC sul rilievo che le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione - queste ultime disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC. Tale principio è stato espresso con riguardo al ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di revoca di ammissione gratuito patrocinio (Cass. n. 18823 del 30/03/2016), con riferimento all'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso decisione cautelare (Cass. n. 24332 del 05/03/2015) e, più in generale, per la proposizione di ricorso per cassazione (Cass. n. 55444 del 05/12/2017) nonché per la presentazione di motivi nuovi nel giudizio in cassazione (Cass. n. 12347 del 13/12/2017, dep 2018), oltre che in materia di restituzione nel termine per impugnare (Cass. n. 320 del 05/11/2018, dep. 2019).
5. Secondo la Corte, nel caso di specie, la trasmissione a mezzo PEC del ricorso alla cancelleria del Tribunale del riesame non può essere giustificata neppure dalla previsione dell'art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., nonostante sia avvenuta a cura della cancelleria del giudice presso il quale irritualmente era stato depositato. La norma citata, invero, quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, censente il ricorso ai mezzi di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., tra i quali può annoverarsi anche la PEC. È tuttavia necessario rispettare i requisiti formali di cui all'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e, comunque, la disposizione è applicabile unicamente alla comunicazione degli atti del giudice e non anche alla trasmissione, a cura della cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale l'impugnazione è stata depositata, di un atto di parte, come l'impugnazione. Una lettura diversa che dilati la previsione dell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen. - ovvero la equiparazione tra spedizione dell'atto attraverso PEC alla spedizione a mezzo posta, a cura della cancelleria che ha ricevuto l'atto – comporterebbe l'indebita estensione dell'uso della PEC nel processo penale, in mancanza di disposizioni che ne regolamentano le modalità, tecniche e processuali, come strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile dall'ufficio giudiziario, dal giudice e da tutte le parti. Tale estensione sarebbe a maggior ragione indebita per la disciplina, inderogabile e tassativa, delle impugnazioni, in generale, e del ricorso per cassazione, in particolare. Deve concludersi, pertanto, nel senso che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella competente a riceverlo e trasmesso a mezzo PEC all'ufficio competente da parte della cancelleria del giudice ove era stato depositato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen..
6. Non contrastano con questa conclusione i principi affermati da questa Corte in materie diverse, quale il giudizio di convalida delle misure disposte per condotte di turbativa in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive (Cass. n. 11475 del 17/12/2018) ovvero isolate pronunce, in tema di deposito di istanza di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento (Cass. n. 47427 del 07/11/2014). Si tratta, infatti, di affermazioni giustificate dalla peculiarità della materia, relativa a procedure nelle quali non sono previste specifiche modalità di deposito degli atti in cancelleria ovvero di istanze, ancorché irrituali, comunque pervenute tempestivamente alla conoscenza del giudice che deve, pertanto, valutarle rimanendo a carico della parte l'onere di assicurarsi della effettiva conoscenza dell'istanza da parte dell'autorità giudiziaria competente. In queste materie non è prevista l'inderogabilità e la tassatività delle forme di deposito, di trasmissione e di spedizione dell'atto, come avviene per l'impugnazione. Osservazioni
1. La sentenza in esame ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui non è ammissibile la presentazione a mezzo PEC dell'atto di impugnazione. Tale indirizzo fa leva su una serie di argomenti costituiti:
È stato ritenuto inammissibile, pertanto, il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (Cass. pen., Sez. VI, 5/12/2017, n. 55444; Cass. pen., Sez. IV, 30/03/2016, n. 18823); l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata (Cass. pen., Sez. III, 11/07/2017, n. 50932); l'opposizione alla richiesta di archiviazione (Cass. pen., n. 12264 del 2018).
2. La Corte, in particolare, ha sviluppato l'argomento rappresentato dalla mancata istituzione del fascicolo telematico penale, che costituisce un profilo centrale del tema e che appare un ostacolo insormontabile per qualsiasi tentativo di estendere l'area operativa della PEC. Detto fascicolo costituirebbe il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, rappresentando lo strumento di ricezione e di raccolta, in tempo reale, degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti. La sua inesistenza comporta che manca il contenitore dell'atto di parte inviato in modo telematico. Ove si ritenesse ammissibile una simile modalità di trasmissione, la cancelleria ricevente sarebbe onerata del compito di stampare il documento e di inserirlo nel fascicolo cartaceo. Questo compito, che limiterebbe notevolmente i vantaggi derivanti dall'uso della PEC, però, allo stato non è previsto dalla legge. Ne deriva che l'uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione di atti processuali è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
3. La sentenza si segnala anche perché ha affrontato un profilo peculiare, rappresentato dall'eventuale applicazione dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che “in caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria”. Il comma successiva della medesima norma stabilisce che “ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale”. Nel caso di specie, la trasmissione dell'atto è avvenuta tra uffici giudiziari ed ha riguardato un'impugnazione de libertate. Si tratta, dunque, di un atto che rientrerebbe, in astratto, nell'area operativa della disposizione indicata. La PEC, inoltre, ben può essere ricondotta ai “mezzi tecnici idonei” a cui allude la norma in questione con il richiamo delle disposizioni di cui all'art. 149 e 150 cod. proc. pen.. Il sistema tecnologico usato, infatti, permette con certezza di individuare la data e l'ora di trasmissione e di ricezione. Non è stata rispettata, tuttavia, la condizione prevista dall'art. 64, comma 4, cod. proc. pen., e cioè, il funzionario di cancelleria del giudice non ha attestato, in calce ad esso, - o meglio nella mail certificata - di aver trasmesso il testo originale. Soprattutto, il ricorso all'art. 64 disp. att., secondo la Corte, rappresenterebbe un'indebita estensione dell'uso della PEC nel processo penale, in mancanza di disposizioni che ne disciplinano le modalità, tecniche e processuali. Tale estensione sarebbe a maggior ragione indebita perché in contrapposizione alla disciplina, inderogabile e tassativa, delle impugnazioni, in generale, e del ricorso per cassazione, in particolare.
4. Occorre sottolineare che la fattispecie in esame è diversa da quella relativa alla presentazione della richiesta di riesame avverso un provvedimento cautelare. La richiesta di riesame di un provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma 4 e 7, cod. proc. pen., infatti, si presenta nella cancelleria del Tribunale in cui ha sede la Corte di appello in cui è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (Tribunale distrettuale del riesame). La medesima disposizione, tuttavia, richiamando l'art. 582, cod. proc. pen., permette di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano l'indagato o il difensore, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento. La cancelleria di tale diverso ufficio, pertanto, è tenuta a trasmettere l'atto al Tribunale del riesame. In questo caso, secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 17534 del 21/09/2016, dep. 2017; Cass. n. 16064 del 14/03/2019), qualora la trasmissione della richiesta di riesame dall'ufficio giudiziario presso cui è stata presentata alla cancelleria del Tribunale distrettuale del riesame avvenga a mezzo PEC, il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. entro il quale il pubblico ministero procedente deve inviare a detto Tribunale del riesame gli atti posti a sostegno del provvedimento, previsto a pena di inefficacia dell'ordinanza cautelare dal successivo comma 10 della medesima disposizione, decorre dal momento della ricezione della mail da parte dell'ufficio distrettuale. Il sistema della posta elettronica certificata permette di conoscere precisamente la data di ricezione della mail, la quale si desume dalla notizia che perviene al mittente relativa all'accettazione del messaggio da parte del destinatario. Ai fini del rispetto dei termini del procedimento de libertate, pertanto, è irrilevante la data della ricezione dell'originale che l'ufficio giudiziario che ha ricevuto l'atto di impugnazione è comunque tenuto ad inviare a quello competente a giudicare il gravame a mezzo lettera raccomandata. Secondo questo indirizzo, però, non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso all'ufficio destinatario una copia conforme all'originale (Cass. n. 17534 del 21/09/2016, dep. 2017; Cass. n. 16064 del 14/03/2019).
5. Tutte le decisioni citate, in ogni caso, sottendono che la posta elettronica certificata costituisce, ai sensi dell'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., “mezzo tecnico idoneo” per la trasmissione di atti tra uffici giudiziari. Queste sentenze, dunque, presuppongono che la PEC offra le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e del documento inviato e all'avvenuta ricezione dell'atto e, dunque, è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di tutela delle parti del procedimento penale. Anche la documentazione dell'attività compiuta, che è necessaria nel corso dell'attività processuale, è agevole: è sufficiente la produzione del rapporto di consegna al destinatario e della ricevuta di accettazione. Tali pronunce presuppongono altresì che l'attestazione del cancelliere che trasmette gli atti, relativa alla conformità all'originale dell'atto inviato, possa essere contenuta nel testo della mail certificata cui sono allegati gli atti e non “in calce” all'atto stesso come prevede l'art. 64, comma 4, cit., norma evidentemente dettata avendo come riferimento una diversa tecnologia.
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