Il conduttore non ha l'obbligo di ritinteggiare le pareti alla fine del contratto

Redazione scientifica
30 Dicembre 2019

Il proprietario non deve pretendere che la casa venga ristrutturata a nuovo dall'inquilino che la lascia. I lavori di rimaneggiamento, fra cui il ritinteggiare le pareti, spetterà al proprietario. Difatti, quando il proprietario dell'immobile costringe l'inquilino a ritinteggiare le pareti della casa affittata, otterrebbe un vantaggio extra-canone.

Il presente giudizio ha avuto origine dal recesso esercitato dalla Conduttrice dal contratto di locazione ad uso abitativo. In primo grado, il Tribunale, adito dalla locatrice, dichiarava la legittimità del recesso e respingeva le altre domande attoree, volte ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e la condanna della conduttrice e di Tizio, garante delle loro obbligazioni, al pagamento delle spese condominiali, dei canoni di locazione insoluti, delle spese di registrazione del contratto e delle spese di tinteggiatura dell'appartamento. In secondo grado, la Corte d'Appello, in riforma della pronuncia, accoglieva parzialmente l'appello della locatrice; pertanto, dichiarava risolto il contratto e condannava gli appellati (conduttore e garanti) in solido al pagamento delle somme richieste. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione di legge relativamente alla richiesta di rimborso delle differenze Istat sui canoni di locazione. Invece, la locatrice, con ricorso incidentale, contestava l'omesso esame circa un fatto decisivo per il processo, oggetto di discussione tra le parti, delle spese di tinteggiatura dell'appartamento di cui si erano fatti carico i conduttori.

Quanto al ricorso incidentale, la S.C. ha confermato il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuitile a carico del conduttore. Ne consegue che la spesa per la tinteggiatura non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti. Quando al ricorso principale, la sentenza impugnata non era supportata da una motivazione che consentiva di intuire l'iter logico-giuridico che aveva indotto il giudice a quo a liquidare, a titolo di mancato aggiornamento Istat, una somma diversa da quella richiesta. Di conseguenza, tale motivo è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.