La responsabilità solidale del committente è limitata ai crediti di natura retributiva
02 Gennaio 2020
Il committente è responsabile in solido con l'appaltatore per il quantum dovuto da quest'ultimo ai lavoratori per l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro? Può rinvenirsi un collegamento con la prestazione lavorativa e, conseguentemente, essere riconosciuta la natura retributiva?
La trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time non può scaturire dalla determinazione unilaterale del datore, essendo necessario il consenso del lavoratore (per atto scritto o facta concludentia).
L'eventuale variazione unilaterale, pertanto, integra una illegittima alterazione (in diminuizione) del trattamento economico pattuito, non implicante comunque lo svolgimento della prestazione lavorativa, né (eventualmente) alcuna messa a disposizione di energie lavorative, atteso che la disponibilità alla chiamata del datore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, comportando essa una maggiore penosità ed onerosità della prestazione lavorativa.
Tanto premesso, non potrà essere riconosciuta natura retributiva al quantum dovuto per variazione unilaterale dell'orario di lavoro, mancando la stretta connessione causale con la prestazione lavorativa, avendo esso piuttosto carattere risarcitorio. Il riferimento alla retribuzione, infatti, ha valore di mero parametro di liquidazione.
Si esclude pertanto la responsabilità solidale del committente.
Cfr.: Cass., sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28517; Cass., sez. lav., 20 marzo 2018, n. 6900. |