Ecobonus cedibile ad altro condomino

Redazione scientifica
02 Gennaio 2020

Il condomino cessionario, una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Dunque, il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (cd. "Ecobonus") può essere ceduto ad un altro condomino.

Il quesito. Il condomino aveva chiesto al Fisco dei chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici. In particolare, aveva chiesto se poteva acquisire, unitamente agli altri comproprietari di un'unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino (art. 14, comma 2-ter, D.L. n. 63/2013).

La risposta del Fisco. Preliminarmente, l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che in ordine ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nella citata circolare n. 11/E/2018 è stato chiarito, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione può essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Dunque, come stabilito dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 al punto 3.2 "il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, [...] per la quota a lui imputabile". Il successivo punto 3.3 del medesimo provvedimento stabilisce che "il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile".

Premesso ciò, in risposta al parere richiesto, l'Agenzia dell'Entrate con risposta n. 481 del 13 novembre 2019 ha precisato che l'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l'intera detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario). Pertanto, nella fattispecie rappresentata dall'istante, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Di conseguenza, il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

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