Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), contenente numerose e rilevanti novità in materia fiscale.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45) la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in vigore dal 1° gennaio 2020.
Le novità introdotte dal legislatore in materia fiscale riguardano in particolare:
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA;
agevolazioni per giovani agricoltori e imprese agricole: ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
la proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
“Bonus facciate”: per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche tipologie di edifici esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%;
abolizione della TASI, ma a gettito invariato, con aumento delle aliquote di base IMU;
deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%;
aumento del bonus bebè e per l'iscrizione all'asilo nido;
introduzione della sugar tax (l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche) e della plastic tax (imposta sulla plastica).
modifiche all'ingresso al regime forfetario: i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per collaboratori;
riaperta la rivalutazione dei beni di impresa e l'estromissione;
proroga a tutto il 2020 dell'APE sociale e dell'Opzione donna;
cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, sono detraibili nella misura del 19% fino all'importo di 500 euro (limitatamente la parte eccedente 129,11 euro);
si riduce al 10% la cedolare secca da applicare ai canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
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