Novità in materia di imposte sui redditi dopo la Legge di Bilancio 2020

Andrea Passini
02 Gennaio 2020

Sono tante le novità della Legge di Bilancio 2020 e del collegato fiscale.Nei paragrafi successivi sono state riassunte le principali variazioni con riferimento alle persone fisiche, tra le quali emerge la limitazione alle detrazioni sui redditi elevati, la nuova tassazione degli utili distribuiti a società semplici ed a Trust, nonché a quelle relative alle imprese, tra le quali si evidenziano le variazioni al regime forfetario e la reintroduzione dell'ACE.
Premessa

Alla fine dell'anno si è raggiunta l'approvazione delle normative che, nel loro complesso, formano la base per la regolamentazione fiscale dell'anno successivo.

Trattasi della L. 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, G.U. n. 301 del 24/12/2019), - di seguito anche brevemente “Legge Bilancio 2020” - e il cosiddetto “collegato fiscale”.

Molte norme regolano e modificano le imposte sui redditi, sia per quanto riguarda le persone fisiche che per quanto concerne le imprese.

Novità per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa

Per ordinare le varie conferme e le molte modifiche apportate, le disposizioni sono state suddivise per argomento.

Redditi sugli immobili

La misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa è stabilita al 10% (anziché al 15%). Non viene prorogata la cedolare secca relativa ai negozi.

Spese sugli immobili

Vengono rinnovate, per l'anno 2020, tutte le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Sono aggiunte le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2/04/1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

Trattasi, in particolare, delle zone territoriali omogenee in cui:

A) le parti del territorio sono interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio sono totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Per comprendere la possibilità di usufruire di tale agevolazione, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che non sempre vi è una corrispondenza precisa tra le zone individuate dagli strumenti urbanistici locali e quelle stabilite dal citato D.M.L.P. n. 1444/1968.

Inoltre, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono rispettare i requisiti di trasmittanza termica fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Limitazioni alla detrazione delle spese

Una prima limitazione riguarda i redditi elevati.

La detrazione di imposta che riguarda le spese funebri, per intermediazione immobiliare, veterinarie, per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, per la frequenza di scuole, in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA, i premi relativi alle assicurazioni, le spese per le cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le erogazioni liberali, ecc., spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000

euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

Una seconda limitazione riguarda tutti. È, infatti, previsto che la detrazione per le spese sopra indicate, oltre che per le spese sanitarie e per gli interessi sui mutui spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Spese per attività dei bambini e dei ragazzi

Dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese, ma fino a concorrenza dell'importo di 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

Spese per animali

Dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese veterinarie] Viene aumentato l'importo massimo della spesa detraibile che ammonta ad euro 500.

Fringe benefit per l'utilizzo dell'auto

Viene applicata una nuova tassazione sul reddito dei lavoratori dipendenti che utilizzano autovetture concesse in uso promiscuo dalle imprese per le quali lavorano. In particolare è previsto che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO2), concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% (in luogo dell'attuale 30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è elevata al 30% (in pratica rimane immutata) per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021.

Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.

Nuovi limiti per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro

È previsto che non concorrano al reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 (in precedenza di euro 5,29), aumentato a euro 8 (in precedenza 7) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Rimangono invariate le regole per gli addetti ai cantieri edili.

Lavoratori impatriati

In base all'art. 16 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Tale regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In base alla Legge Bilancio 2020, le disposizioni sopra riportate, si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso (ovvero dal 2019), anche ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 hanno trasferito la residenza in Italia.

Modifiche sui redditi di capitale

Sono apportate modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici e dagli utili attribuibili ai Trust.

Con riferimento alle società semplici, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società di capitali e dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai Trust, residenti nel territorio dello Stato, sia che abbiano, sia che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (di seguito brevemente “Eroganti”), si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Conseguentemente, gli utili distribuiti a società semplici i cui soci sono:

  • tenuti all'applicazione dell'art. 89 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - di seguito TUIR - (trattasi degli Eroganti sopra individuati e delle società e degli enti di ogni tipo, compresi i Trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • tenuti all'applicazione dell'art. 59 del TUIR (trattasi delle imprese individuali e delle società di persone), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
  • persone fisiche residenti, sia che detengano partecipazioni qualificate che non qualificate, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, prevista dall'articolo 27, c. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Con riferimento ai Trust, è previsto, mediante variazione dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies) del TUIR, che sono da considerare redditi di capitale (e, quindi, soggetti al trattamento fiscale delineato nel precedente paragrafo), i redditi imputati al beneficiario di Trust, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal Trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati.

Inoltre, se non è possibile distinguere se un'attribuzione proveniente da un Trust estero (nonché da istituti aventi analogo contenuto), a beneficiari residenti in Italia, sia da configurare come parte del reddito del Trust o come rimborso del proprio patrimonio, l'intero ammontare erogato va considerato reddito di capitale.

Novità per le imprese

Anche per le imprese si procede con una distinzione per argomenti.

Regime forfetario

Sono modificate le condizioni per accedere al regime forfetario. In particolare è stata intodotta una nuova causa ostativa che si verifica quando nell'anno precedente sono stati conseguiti redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Viene, inoltre, ridotto di un anno il termine di decadenza dall'accertamento per coloro che utilizzano la fatturazione elettronica.

Modifiche apportate alla deducibilità degli interessi passivi

Come è noto, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.

L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta.

Tale limitazione non si applica (e, quindi, gli interessi passivi sono interamente deducibili) agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;

b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;

c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.

La novità introdotta consiste in una precisazione tecnica. In particolare, viene precisato che:

a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle utilizzate per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Rivalutazioni sui beni di impresa e sulle partecipazioni

Le società di capitali, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%

Estromissione beni

Viene rinnovata la possibilità di estromettere i beni delle imprese individuali (art. 1, c. 121, Legge n. 208/2015),

Ripristino dell'ACE

Viene abolita la cosiddetta “mini IRES” (disposta dall'art. 2, commi da 1 a 8 del D.L. n. 34/2019), di fatto mai operativa e viene reintrodotta l'ACE (art. 1 D.L. n. 201/2011), con coefficiente pari al 1,3%.

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

L'argomento riguarda il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, ovvero nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, che viene attribuito, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Novità per il settore dell'agricoltura

Si estende al 2020 l'esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, l'esenzione è parziale, nella misura de 50%.

L'art. 108, c. 1 del TUIR stabilisce che «le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all'acquisto del terreno

In conclusione

La Legge di Bilancio è sempre caratterizzata da una serie disomogenea di articoli.

Tra le novità più interessanti si possono annoverare il cosiddetto “bonus facciate”, la nuova disciplina degli utili distribuiti a società semplici e delle attribuzioni ai Trust, il ripristino dell'ACE per le imprese.

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