Osservatorio sulla Cassazione – Novembre 2019
19 Dicembre 2019
Bancarotta patrimoniale fraudolenta e operazioni infragruppo Cass. Pen. – Sez. V – 21 novembre 2019, n. 47216, sent. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la mera partecipazione ad un 'gruppo di società', dovendo invece l'interessato dimostrare in maniera specifica il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata, giacché la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra comunque la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale.
Il curatore può impugnare il sequestro preventivo Cass. Pen. – Sez. Unite – 13 novembre 2019, n. 45936, sent. Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.
La scadenza del brevetto non preclude l'accertamento della contraffazione e il risarcimento Cass. Civ. – Sez. I – 12 novembre 2019, n. 29252, sent. In tema di brevetto per invenzioni industriali, la scadenza del brevetto comporta l'obbligo per il giudice di merito, non di dichiarare improponibile la domanda inibitoria dell'attività costituente concorrenza sleale per contraffazione della privativa, bensì di rigettare l'azione proposta allorchè, al momento della decisione, il suo titolare ne sia decaduto per intervenuta scadenza, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione, e difettando, in tale ipotesi, la condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L'intervenuta scadenza del brevetto, al momento della decisione, non preclude al titolare di ottenere l'accertamento della contraffazione del brevetto, anche ai fini risarcitori, per il periodo antecedente la sua scadenza, dal momento che quest'ultima fa venir meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo.
L'assegnazione di beni ai soci può costituire atto di mala gestio Cass. Civ. – Sez. III – 7 novembre 2019, n. 28613, ord. L'incidenza causale di un atto di assegnazione di beni ai soci, disposto in una situazione di occultato scioglimento della società, verificatosi per effetto di operazioni illecite assunte dagli amministratori, idonee a mascherare la reale situazione debitoria della società e il venir meno della sua consistenza patrimoniale, deve essere analizzata alla luce della finalità cui è destinata l'impresa in stato di scioglimento, che non è più quella di creare nuova ricchezza, ma di conservare la ricchezza già creata alla cui liquidazione si deve procedere, e ciò ai fini del rilievo di un danno eventualmente riflessosi sulla massa attiva del patrimonio sociale, in ipotesi rivelatasi insufficiente a garantire il pagamento dei debiti sociali. Ai fini della esperibilità dell'azione dei creditori verso gli amministratori o i sindaci, ex art. 2394 c.c., è necessario che la condotta illegittima di questi ultimi sia fonte di pregiudizio patrimoniale per il ceto creditorio inteso nella sua generalità - tale da determinare l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le relative ragioni di credito - con dimostrazione della sussistenza di un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta/e illecita/e o di inadempimento/i ascritto/i, dovendosi commisurare l'entità del danno prospettato alla corrispondente riduzione della massa attiva di patrimonio.
Responsabilità penale dell'amministratore di fatto e dell'amministratore senza deleghe Cass. Pen. – Sez. V – 6 novembre 2019, n. 45134, sent. Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., la qualifica di amministratore di fatto di una società, essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore formale è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, c.p. Sotto il profilo del concorso nella bancarotta patrimoniale per omesso impedimento di atti di distrazione, è responsabile l'amministratore senza deleghe, ove venga provata la concreta conoscenza di quest'ultimo del fatto pregiudizievole per la società, o comunque di “segnali di allarme” inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito - secondo lo schema del dolo eventuale - nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo. |