Vettore responsabile anche per i danni subiti in occasione del trasbordo da un bus all'altro

Redazione Scientifica
03 Gennaio 2020

Nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale con trasbordo da un'autovettura a un'altra, secondo quanto previsto dall'unico contratto con unico vettore, questo risponde dei danni subiti al trasportato nel piazzale in cui il trasferimento è avvenuto.

Il caso. Il Giudice di Pace di Potenza veniva adito per il risarcimento chiesto dall'attore per i danni subiti a causa di una caduta mentre, in occasione di una sosta dell'autobus su cui stava viaggiando presso il dissestato piazzale di una vecchia stazione per il trasbordo all'altro mezzo, inciampava in una buca e rovinava a terra.
La domanda veniva accolta, decisione confermata anche in seconde cure dal Tribunale ritenendo che, essendo il trasbordo parte necessaria dell'esecuzione contrattuale, il vettore non aveva provato l'imprevedibilità o inevitabilità dell'accaduto.
Il vettore ha impugnato la pronuncia con ricorso per cassazione.

Trasporto. Nel contratto di trasporto di persone, ricorda la Corte, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, anche il nesso tra il trasporto e l'evento. Il vettore invece può liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico (art. 1681 c.c.) provando che l'evento era imprevedibile ed inevitabile usando la normale diligenza. Resta comunque ferma la possibilità che la condotta colposa del danneggiato abbia assunto rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. La giurisprudenza ha poi aggiunto che tali presunzioni operano per i fatti accaduti nel corso del trasporto considerando verificati “durante il viaggio” anche i sinistri avvenuti durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri.
In conclusione, la Suprema Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, come accertata in fatto dal giudice di merito, con trasbordo da un'autovettura a un'altra, previsto dall'unico contratto con l'unico vettore, quest'ultimo risponde dei danni occorsi al soggetto trasportato nel piazzale in cui il trasferimento stesso risulta essere avvenuto, trattandosi di operazione necessaria al servizio reso e facente parte di questo, secondo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1681, comma 1, c.c.».
Il ricorso viene dunque rigettato con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di controparte.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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