Illegittimo lo scavo nel sottosuolo della cantina senza il consenso degli altri condomini

Redazione scientifica
03 Gennaio 2020

La condotta del condomino che, senza il consenso degli altri partecipanti, proceda a scavi in profondità del sottosuolo, acquisendone la proprietà, finisce, in pratica, con l'attrarre la cosa comune nell'ambito della disponibilità esclusiva di quello.

Tizia ha proposto ricorso in Cassazione (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 840 e 1102 c.c.) avverso la sentenza della Corte d'Appello, che pur parzialmente accogliendo il gravame, ha comunque confermato la condanna della ricorrente al ripristino del suolo e del livello originario della pavimentazione della cantina, la cui altezza era stata ampliata mediante scavo. In particolare, secondo la Corte territoriale, lo scavo realizzato nel suolo sottostante alla cantina di sua proprietà, abbassando il livello del pavimento di circa sessanta centimetri, era illegittimo, trattandosi di parte comune assoggettata a vantaggio di un singolo.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'art. 1117 c.c. ricomprende fra le parti comuni del condominio "il suolo su cui sorge l'edificio". Oggetto di proprietà comune, agli effetti dell'art. 1117 c.c., è, quindi, non solo la superficie a livello del piano di campagna, bensì tutta quella porzione del terreno su cui viene a poggiare l'intero fabbricato e dunque immediatamente pure la parte sottostante di esso. Il termine "suolo", adoperato dall'art. 1117 citato, assume, invero, un significato diverso e più ampio di quello supposto dall'art. 840 c.c., dove esso indica soltanto la superficie esposta all'aria. Quindi, l'art. 1117 c.c., letto sistematicamente con l'art. 840 dello stesso codice, implica che il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio (seppure non menzionato espressamente dall'elencazione esemplificativa fatta dalla prima di tali disposizioni), va considerato di proprietà condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini. Pertanto, nessun condomino può, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere all'escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, in quanto, attraendo la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell'edificio, privandoli dell'uso e del godimento ad essa pertinenti. Per le suesposte ragioni, il ricorso del condomino è stato rigettato.

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