Sospensione di delibere già eseguite
03 Gennaio 2020
Sino a quando la delibera assembleare abbia un'efficacia giuridica, deve ritenersi astrattamente ammissibile il rimedio della sospensione cautelare, di cui all'art. 2378, commi 3 e 4, c.c.: tale norma, infatti, deve essere interpretata in senso estensivo nel senso di concedere la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate, anche quando l'esecuzione della delibera, pur esauritasi materialmente, mantenga la potenzialità di continuare ad esplicare effetti giuridici, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la delibera assembleare, che abbia autorizzato la stipulazione di un contratto quadro finalizzato a regolare per il futuro i rapporti tra i contraenti, non sia suscettibile di sospensione, in quanto una volta stipulato il contratto quadro, gli effetti ulteriori per la società derivano da quest'ultimo, e non dalla delibera). |