Flat tax: regime forfettario e novità contenute nella Legge di Bilancio 2020

03 Gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27.12.2019, n. 160) ha ridisegnato la flat tax, apportando delle modifiche a quello che era il regime forfettario 2019. Con la Legge 160/2019 adesso si restringono i margini di accesso alla misura agevolata, sebbene venga mantenuto il tetto massimo di 65.000,00 euro di compensi o ricavi. È abrogato il superforfait al 20% dei contribuenti percettori di compensi o ricavi da 65.001,00 euro, a 100.000,00 euro. Inoltre, saranno esclusi dal forfettario 2020 coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o pensione con importi superiori i 30.000,00 euro. Tagliati fuori, anche coloro che nell'anno precedente hanno superato spese di 20.000,00 euro per il lavoro dipendente.Previsto, poi, un piccolo regime premiale per i contribuenti che appartengono al regime forfettario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche, nei cui confronti il termine di accertamento da parte del Fisco, passerà da cinque a quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Premessa

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha ridisegnato la flat tax, apportando delle modifiche a quello che era il regime forfettario 2019.

Con la Legge n. 160/2019 adesso si restringono i margini di accesso alla misura agevolata, sebbene venga mantenuto il tetto massimo di 65.000,00 euro di compensi o ricavi. È abrogato il superforfait al 20% dei contribuenti percettori di compensi o ricavi da 65.001,00 euro, a 100.000,00 euro. Inoltre, saranno esclusi dal forfettario 2020 coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o pensione con importi superiori i 30.000,00 euro. Tagliati fuori, anche coloro che nell'anno precedente hanno superato spese di 20.000,00 euro per il lavoro dipendente.

Previsto, poi, un piccolo regime premiale per i contribuenti che appartengono al regime forfettario e che emettono esclusivamente fatture elettroniche, nei cui confronti il termine di accertamento da parte del Fisco, passerà da cinque a quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Principi generali del regime forfettario

Come noto, la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge Finanziaria 2015, articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati, a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti (ossia il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. n. 388/2000, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e il regime contabile agevolato per gli “ex minimi”, di cui all'art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

In seguito, sia con la Legge di Stabilità 2016 (articolo, 1 commi da 111 a 113, L. n. 208/2015), sia con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, L. 145/2018) la disciplina del regime forfettario è stata oggetto di profonde modifiche che hanno interessato in particolare i requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime, le agevolazioni per i soggetti che iniziano l'attività e il regime contributivo agevolato.

Di recente, con la Legge di Bilancio 2020 (v. art. 1 commi 691 e 692 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020), il Legislatore è tornato a modificare le condizioni accesso e le cause ostative previste per l'adozione del regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 perseguendo tre differenti obiettivi fondamentali quali, la riduzione della pressione tributaria sulle partite IVA, la semplificazione degli adempimenti tributari ed il contrasto ai comportamenti evasivi ed elusivi, tramite un corretto e spontaneo adempimento dei doveri fiscali.

Tanto detto, il regime forfettario prevede delle modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione; il regime in parola comporta anche semplificazioni ai fini IVA (quali l'agire in franchigia d'IVA, il divieto di rivalsa e il divieto di esercitare il diritto di detrazione dell'IVA) e l'esenzione dall'IRAP.

Vi possono accedere le sole persone fisiche (professionisti e imprenditori), sia che inizino una nuova attività, sia coloro i quali proseguano una attività già in essere.

Principali novità di cui alla Legge di Bilancio 2020

Di seguito le principali novità per il regime forfettario, introdotte dalla legge di Bilancio 2020 (v. art. 1 commi 691 e 692

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020).

Il comma 692, lett. a) della L. n. 160/2019 modifica l'art. 1 comma 54 della L 23.12.2014, n. 194, prevedendo come condizione per l'accesso al regime, che il contribuente in regime forfettario nell'anno precedente non deve aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro dipendente, anche nell'ambito del lavoro accessorio di cui al D.Lgs. n. 276/2003, come pure per collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione.

Altra novità per poter accedere al regime forfettario 2020, è che il contribuente nell'anno precedente non debba aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di importo superiore a 30.000,00 euro.

Sul punto il comma 692, lett. d) della L. n. 160/2019 modifica l'art. 1 comma 57 della L 23.12.2014, n. 194, introducendo il comma d-ter, a mente del quale è escluso dal regime forfettario 2020 il contribuente che ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000,00 euro (v. art. 57 lettera d- ter L. n. 190/2014).

Viene, cioè, reintrodotta la causa ostativa della condizione di preclusione connessa al realizzo di un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente (v. artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986) nell'anno d'imposta 2019, di importo superiore ad € 30.000,00.

Evidentemente, la finalità perseguita mediante tale intervento è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilate, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Preme segnalare che con la reintroduzione di tale disposizione non sarà più “stimolata” l'emersione delle attività svolte “in nero” da lavoratori dipendenti e pensionati.

Nello specifico della riforma, il comma 692, lett. d) della L. n. 160/2019, prevede che sono esclusi dal regime forfettario “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Per meglio chiarire la portata della “limitazione fiscale”, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (v. artt. 49 e 50 TUIR) le seguenti tipologie reddituali:

TIPOLOGIE REDDITUALI
  1. redditi da pensione;
  2. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  3. borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  4. compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
  5. compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
  6. indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
  7. indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
  8. rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
  9. prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
  10. assegni periodici;
  11. compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Con riferimento a tale causa ostativa, già in passato l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rileva la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nell'anno precedente a quello di applicazione del regime agevolativo (v. Circolare A.E. del 4/04/2016 n. 10).

In breve, ove il contribuente intraprenda un'attività con relativa apertura della partita Iva, il rapporto lavorativo dovrà cessare prima di tale evento. A titolo esemplificativo, laddove al dicembre 2019 sia cessato il rapporto lavorativo, il contribuente potrà fruire del regime forfettario con decorrenza dall'1.1.2020. La disposizione, difatti, ha quale reale finalità quella di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico, mediante la concessione di agevolazioni fiscali, tra cui rientra certamente il regime forfetario.

Per l'effetto, non possono accedere al regime coloro che nell'anno precedente:

a) hanno cessato il lavoro, ma incassano una pensione che, sommata al reddito da lavoro, comporta il superamento dei 30.000 euro;

b) hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente e ne hanno iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;

c) incassano una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l'anno (in tale circostanza la cessazione del rapporto lavorativo non ha alcuna rilevanza).

Ed ancora, il comma 692, lett. f) della L. n. 160/2019 modifica l'art. 1 comma 74 della L 23.12.2014, n. 194, introduce un piccolo regime premiale per i contribuenti che appartengono al regime forfettario e che emettono esclusivamente fatture nel formato elettronico.

Come risaputo, l'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (v. art. 1 co. 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (v. Circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 4.1).

Ora, al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, il comma 692, lett. f) della L. n. 160/2019 modifica il primo periodo dell'art. 1 comma 74 della L 23.12.2014, n. 194, prevedendo per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (v. art. 43 co. 1 del d.P.R. n. 600/1973).

In sostanza, il termine per l'accertamento andrà a coincidere con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, passando da cinque a quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ed ancora, l'art. 1, comma 691 della L. 27.12.2019, n. 160 dispone l'abrogazione dell'imposta sostitutiva del 20 % (cd. superforfait) per i percettori di ricavi e compensi dai 65.001 fino a 100.000,00 euro, prevista dall'art. 1 commi da 17 a 22 della Legge 30.12.2018, n. 145, che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 (l'imposta, quindi, non ha mai trovato applicazione).

Trattasi di una delle misure che interessa principalmente i professionisti, ai quali viene tolta la possibilità di avvalersi di un'imposta sostitutiva con aliquota fissa al 20% dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La ratio della cancellazione del cd. superforfait, dovrebbe essere quella di riequilibrare la tassazione tra i titolari di partita IVA ed evitare fenomeni evasivi ed elusivi.

A rimanere invariate, invece, sono le due aliquote Flat Tax:

a) al 15% regime forfettario fino a 65 mila euro (v. art. 1 comma 54 L. n. 190/2014);

b) al 5% per nuove imprese e start-up.

Continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso del regime.

Difatti la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) non reintroduce la condizione (in vigore fino al 2018) del mancato superamento del limite di 20.000,00 euro di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio.

Infine l'art. 1, comma 692 lett. g) della L 27.12.2019, n. 160, che sostituisce l'art. 1 comma 75 della L. 23 dicembre 2014, n. 194 dispone l'inclusione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Difatti la Legge di Bilancio 2020 dispone che il reddito determinato forfetariamente ed assoggettato a imposta sostitutiva, vada computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 d.P.R. n. 917/1986, le detrazioni per canoni di locazione di cui all'art. 16 d.P.R. n. 917/1986 e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, quelli per i quali è richiesta la presentazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente o ISEE).

Si tiene conto, pertanto, del reddito assoggettato a imposta sostitutiva, anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo, sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 15, comma 1, lettera i), TUIR, spettanti nel limite massimo del 2% del reddito complessivo.

Accesso e permanenza nel regime forfettario

Sul piano soggettivo, il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, arte o professione (incluse le imprese familiari), purché siano in possesso dei requisiti stabiliti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

Ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. 190/2014, (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2020), l'accesso al regime agevolato, così come il suo mantenimento, è possibile per i soggetti che, con riferimento all'anno precedente, abbiano percepito ricavi e compensi (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività) non superiori a 65.000,00 euro, dando prevalenza esclusiva al principio di cassa (anche per gli imprenditori).

Per i contribuenti che intraprendano una nuova attività, il calcolo andrà effettuato su dati presunti.

Per ciò che attiene agli esercenti di attività di impresa, in linea generale, i ricavi devono essere pertanto determinati sulla base del criterio di competenza.

Sono esclusi dal calcolo dei ricavi e dei compensi, quelli rilevati per effetto dell'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 (v. art. 1, comma 55, lettera a), L. n. 190/2014).

Laddove il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini di verificare il diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfettario, occorrerà assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate (v. articolo 1, comma 55, lettera b), L. n. 190/2014).

Ai fini dell'acceso, il regime forfettario va inteso come il regime “naturale” applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma.

Il passaggio dal regime ordinario (2019) al regime forfetario (2020) può avvenire anche nel caso in cui l'applicazione del regime ordinario fosse stata effettuata per scelta, in alternativa al regime “naturale” forfetario.

Nel caso di inizio attività, i contribuenti che presumono di non realizzare ricavi e proventi superiori ai 65.000 euro, devono comunicare la scelta per il regime mediante l'utilizzo del modello di cui all'articolo 35 d.P.R. n. 633/1972 (per le persone fisiche, modello AA9/12).

L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività, dell'intenzione di applicare il regime forfettario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro).

Cause di esclusione

Non possono applicare il regime forfettario (v. art. 1, comma 57, L. n. 190/2014) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

In particolare, non sono compatibili con il regime in esame i seguenti regimi speciali IVA:

  1. agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis d.P.R. n. 633/1972);
  2. vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, d.P.R. n. 633/1972);
  3. commercio dei fiammiferi (articolo 74, comma 1, d.P.R. n. 633/1972);
  4. editoria (articolo 74, comma 1, d.P.R. n. 633/1972);
  5. gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, d.P.R. 633/1972);
  6. rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, d.P.R. 633/1972);
  7. intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972);
  8. agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter d.P.R. n. 633/1972);
  9. agriturismo (art. 5, comma 2, L. n. 413/1991);
  10. vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, d.P.R. n. 600/1973);
  11. rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);
  12. agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995).

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfettario, in quanto soggetta a un regime speciale Iva ed espressiva, ai fini dell'Irpef, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività, anche se non soggette a un regime speciale.

I produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all'art. 32 del Tuir, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.

Il regime forfettario è incompatibile anche con il regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box) per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Non possono accedere al regime i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (c.d. contribuenti Schumacker).

Ed ancora, sono esclusi i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (v. art. 10 co. 1 n. 8 d.P.R n. 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi (v. art. 53 co. 1 D.L. n. 331/1993).

Ulteriore causa di esclusione è la partecipazione del professionista a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all'articolo 5 TUIR.

Invero, sono esclusi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir, ovvero che controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Sono esclusi dal regime le persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (non sono ricompresi in tali elenco i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).

Secondo le indicazioni fornite nella Circolare 10/E/2016 e secondo quanto ribadito dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2019, non sussiste alcuna preclusione ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative.

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente sia titolare di una partecipazione di controllo in una Srl o associazione in partecipazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale causa inibente “debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del [TUIR], ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”.

Infine, come sopra detto, l'art. 1, comma 692 lett. a) e d) della L. 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che per continuare a usufruire della tassa piatta al 15% nel 2020, le partite IVA dovranno possedere questi requisiti, pena l'esclusione dal regime agevolato:

1) rispettare il limite dei 20.000 euro di spesa per il personale dipendente e per i collaboratori;

2) non superare il limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione.

Nuove attività

A mente dell'art. 1 comma 65 L. n. 190/2014, per il periodo d'imposta di inizio della nuova attività e per i quattro successivi, in luogo dell'ordinaria aliquota di tassazione al 15%, è prevista un'imposta sostitutiva ridotta al 5%.

Tale beneficio fiscale, purché siano rispettate 3 condizioni:

1) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività,il contribuente non deve aver esercitato, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare (il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario gregoriano e quindi non al periodo d'imposta né all'anno solare, v. Circolare AE n. 10/E/2016);

2) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (è escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3)qualora è proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfettario

Determinazione del reddito agevolato

A mente dell'art. 1 comma 64 L 190/2014, il reddito imponibile del contribuente che fruisce del regime agevolato è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta, calcolati in base al criterio di cassa, il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un'imposta sostitutiva pari al 15% o, per le nuove attività, pari al 5%.

Non assumono rilevanza le spese sostenute nel periodo, le quali vengono considerate in misura forfettaria attraverso la percentuale di redditività attribuita all'attività effettivamente esercitata.

In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente deve determinare l'imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.

Dal reddito imponibile sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa (v. art. 1 comma 64 L. n. 190/2014).

L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali versati rispetto al reddito può essere dedotta dal reddito complessivo.

La liquidazione dell'imposta dovuta dai soggetti aderenti al regime forfettario, avviene nel quadro LM del modello Redditi.

Il regime forfettario esclude la rilevanza fiscale di componenti negativi e di eventuali deduzioni, determinate in applicazione di altre norme non espressamente richiamate dalle disposizioni istitutive o modificative del regime (v. art. 1 comma 66 L 190/2014).

Quindi, le rimanenze di merci dei periodi pregressi, in linea con quanto previsto per i componenti positivi e negativi di reddito sospesi, devono concorrere al reddito dell'esercizio immediatamente precedente all'adozione del regime forfettario.

Le quote di ammortamento residue rileveranno dopo la fuoriuscita dal regime forfettario, a condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso.

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di applicazione del regime forfettario non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario (v. Circolare AdE 10/E/2016).

A mente dell'art. 1 comma 69 L. n. 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. n. 600/1973 e, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'art. 18 d.P.R. n. 633/1972 e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli art. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972 (v. art. 1 comma 58 L. n. 190/2014).

Sono, pertanto esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto (franchigia dell'Iva) e ma sono tenuti alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti (v. art. 1 comma 59 L. n. 190/2014).

Sono, infine, esonerati dal versamento e dalla dichiarazione IRAP.

L'articolo 1, comma 66, L. n. 190/2014 prevede che nel caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario, le quote residue di componenti positivi e/o negativi di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in attuazione delle regole previste dal Tuir, devono concorrere a formare il reddito interamente nel periodo immediatamente precedente all'adozione del regime forfettario. Tale disposizione si applica, altresì, anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.

Il comma 74 del citato art. 1 L. n. 190/2014 prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di Iva e di Irap.

In conclusione

Come appena emerso, la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ai commi 691 e 692 dell'art.1, introduce delle novità al regime forfettario per le partite Iva, introducendo importanti novità.

Dalla disamina dei commi 691 e 692, si evince che più che di novità, dovrebbe parlarsi di vere e proprie limitazioni che impediranno l'accesso o escluderanno dal regime forfettario a molti contribuenti.

Nello specifico trattasi della (re)introduzione di due limitazioni che erano state abrogate con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) dello scorso anno.

In breve, saranno esclusi dal regime agevolato quei lavoratori autonomi che hanno speso più di 20.000,00 euro lordi per compensi al personale dipendente o chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori 30.000,00 euro.

Si stima che le nuove limitazioni determineranno l'esclusione di circa a 340 mila professionisti dal regime agevolato (v. relazione tecnica al disegno di Legge di Bilancio 2020, secondo la quale i contribuenti che utilizzano il regime forfettario sono circa 1,4 milioni e con l'applicazione delle nuove limitazioni si stima che rimarranno nel regime forfettario 1.089.744 contribuenti, di conseguenza gli altri 341.494 resteranno esclusi, cui andrà l'Irpef ordinaria).

Ora, se la reale esigenza fosse quella di far crescere l'economia del Paese, la misura non coglie certamente nel segno.

All'opposto esigenze di gettito, potrebbero ampiamente giustificare la riforma del regime agevolato che determinerà un ragguardevole passaggio di contribuenti dal regime forfettario a quello ordinario.

La tassazione agevolata, infatti, ha aiutato gli italiani (licenziati) a rimettersi in piedi ed ha agevolato i giovani che volevano aprire una nuova attività.

Il regime, invero, è sì vantaggioso rispetto all'Irpef per i contribuenti, ma sfavorevole allo Stato.

Da qui la stretta del Governo, che permetterebbe all'Erario di incrementare il monte tributi.

Deve, però, tenersi in debita considerazione che una parte dei ricavi o dei compensi destinati a tornare alla tassazione ordinaria, potrebbero finire nel sommerso, gravando ulteriormente sulle casse dello Stato.

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