Ecobonus e Sismabonus: codici tributo per il recupero per il recupero dello sconto praticato dal fornitore
07 Gennaio 2020
L'art. 10, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e di riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS). In particolare, la citata norma ha previsto per gli interventi di adozione di misure antisismiche e per quelli di efficienza energetica, la possibilità per i contribuenti destinatari delle agevolazioni di optare, al posto della detrazione d'imposta, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Questi ultimi, sempre in base alle norme richiamate, recuperano lo sconto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il beneficiario della detrazione ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per lo sconto, così come stabilisce il provvedimento del 31 luglio 2019, con le modalità attuative delle nuove disposizioni. I fornitori titolari del credito, a loro volta, hanno anche la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Tanto premesso, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta, tramite modello F24, l'Agenzia dell'Entrate con la Risoluzione 96/E del 20 novembre 2019 ha istituito i seguenti codici tributo: - “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – art. 14, comma 3.1, d.l. n. 63/2013, e succ. modif.”;
- -“6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – art. 16, comma 1-octies, d.l. n. 63/2013, e succ. modif.”. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio dell'opzione per lo sconto, inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il fornitore confermi l'esercizio dell'opzione e attesti l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. |