Nulla l'aggiudicazione in caso di omessa pubblicità della vendita sul sito internet stabilito con decreto ministeriale

Alessandro Barale
07 Gennaio 2020

La pubblicità obbligatoria nell'esecuzione immobiliare è da ritenersi omessa ove effettuata su un sito non compreso tra quelli “preposti” ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 173 ter disp. att. c.p.c., con la conseguente nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, opponibile agli aggiudicatari in quanto attinente lo svolgimento della stessa procedura di vendita.
Massima

La pubblicità obbligatoria nell'esecuzione immobiliare è da ritenersi omessa ove effettuata su un sito non compreso tra quelli “preposti” ai sensi degli artt. 490 c.p.c. e 173-ter disp. att. c.p.c., con la conseguente nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, opponibile agli aggiudicatari in quanto attinente lo svolgimento della stessa procedura di vendita (nella specie il professionista delegato aveva effettuato la pubblicità su un sito internet non compreso nell'elenco di cui al decreto ministeriale attuativo dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c., nonostante la delega avesse previsto espressamente di pubblicare l'avviso di vendita anche in uno dei siti internet a ciò preposti).

Il caso

Il caso in esame ha ad oggetto un procedimento di espropriazione immobiliare ove il debitore, a seguito dell'aggiudicazione dell'immobile pignorato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sia avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato il reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia nei confronti del successivo decreto di trasferimento.

Entrambe le opposizioni erano state rigettate dal Tribunale di Benevento.

La vicenda è stata dunque portata dinnanzi alla Cassazione che si è quindi trovata a decidere su un tema molto attuale, ovverosia quello della pubblicità dei beni pignorati sottoposti a vendita coattiva mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Dalla motivazione si apprende più in particolare che nella fattispecie sottoposta al sindacato della Suprema Corte, a seguito di un'ordinanza di delega forse non troppo dettagliata – ma comunque contenente sia il richiamo all'art. 490 c.p.c., sia l'indicazione che l'avviso di vendita venisse pubblicato “anche in uno dei siti internet a ciò preposti” – il professionista delegato aveva effettuato la pubblicità su un sito internet non compreso tra quelli indicati nell'elenco di cui al decreto ministeriale 31.10.2006, emesso in attuazione dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito – che aveva ravvisato un vizio della delega sanato in quanto non contestato nel termine di venti giorni con opposizione agli atti esecutivi – il Supremo Collegio ha ritenuto che l'ordinanza di delega era del tutto corretta e non aveva in alcun modo riconosciuto al professionista delegato la facoltà di effettuare la pubblicità su un sito internet diverso da quelli espressamente autorizzati dalla legge e quindi indicati nel decreto ministeriale attuativo.

La discrezionalità del professionista delegato era in altre parole limitata ai soli siti internet previsti in ottemperanza della disciplina di attuazione.

Ciò considerato, la motivazione prosegue osservando che l'omissione della pubblicità obbligatoria – o meglio l'effettuazione della pubblicità in violazione di quanto previsto dalla legge – determina la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile anche agli aggiudicatari, poiché concernente lo svolgimento della procedura di vendita, nel solco di quanto ritenuto da precedenti pronunce (tra cui si cfr. in particolare Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13824, in cui il giudice di legittimità, trovandosi a decidere una fattispecie in cui la vendita non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità, ha ritenuto che «la tutela accordata all'aggiudicatario dall'art. 2929 c.c., non è applicabile nel caso in cui la nullità degli atti anteriori alla vendita si riflette, secondo il principio codificato nell'art. 159 c.p.c., comma 1, sugli atti successivi che ne dipendono, come l'aggiudicazione, atto esecutivo che con il decreto di trasferimento coattivo conclude la fase processuale della vendita»).

La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento ed ha compensato le spese vista la «(relativamente) recente introduzione delle norme in tema di pubblicità telematica», l'oggettivamente “scarsa chiarezza del contenuto della delega” nonché “l'alterno andamento del merito della controversia".

La questione

La questione affrontata dalla decisione in commento è piuttosto semplice da sintetizzare: nell'espropriazione immobiliare può essere riconosciuto al professionista delegato il potere discrezionale di effettuare la pubblicità su siti internet diversi da quelli che la normativa di attuazione dell'art. 173-ter disp. att. c.p.c. ha individuato?

La risposta del Supremo Collegio al quesito è correttamente negativa.

Dagli argomenti difensivi sollevati dal creditore – per come sono stati richiamati nella motivazione – si può comprendere che non si è mai dubitato che tale discrezionalità non sia concessa in generale dalla legge, che chiaramente dispone in senso diverso; il tentativo di difendere la scelta dell'ausiliario del giudice ha infatti poggiato su una supposta maggior discrezionalità concessa nello specifico dall'ordinanza di delega emessa dal giudice dell'esecuzione.

Sennonché la Suprema Corte, da una parte, ha affermato che la delega non ha in alcun modo attribuito un potere più ampio al professionista delegato nell'individuazione del sito internet su cui effettuare la pubblicità e, dall'altra, ha implicitamente chiarito che il semplice richiamo, nell'ordinanza di delega, alle norme di legge ed in particolare all'art. 490 c.p.c. determina l'applicazione di una disciplina che prevede tra l'altro l'obbligo per l'ausiliario del giudice dell'esecuzione di pubblicare l'avviso di vendita su uno dei siti all'uopo preventivamente autorizzati secondo il decreto ministeriale di attuazione.

Le soluzioni giuridiche

La decisione della Suprema Corte pare assolutamente condivisibile ed anzi stupisce il diverso orientamento in precedenza seguito dal giudice del merito.

Un breve esame delle norme di legge in materia può tornare utile sia per meglio schematizzare organicamente la disciplina normativa, sia per cogliere la ratio legis ed analizzare anche sotto tale profilo il principio di diritto enunciato dalla pronuncia in commento.

A norma dell'art. 490 c.p.c., «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata Portale delle vendite pubbliche», inoltre «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

Sul punto l'art. 173-ter disp. att. c.p.c. prevede che «Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili».

Tale normativa attuativa va ritrovata nel decreto ministeriale 31.10.2006, rubricato appunto “Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile”, che disciplina le regole che i siti e i soggetti preposti alla loro gestione devono rispettare per poter essere autorizzati alla pubblicità delle esecuzioni di cui sopra.

Innanzitutto, all'art. 2, viene stabilito che «I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d'appello».

Dall'esame del decreto emerge in particolare che i siti internet in discorso:

  1. devono essere gestiti da soggetti in possesso di specifici requisiti professionali (l'art. 3 prevede infatti il requisito di onorabilità (ex art. 26, d.lgs. n. 385/1993), l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, l. n. 249/1997) e l'assenza di situazioni di incompatibilità);
  2. devono presentare standard tecnici precisi (l'art. 4 impone ad esempio un livello di disponibilità del servizio pari al 99% su base quadrimestrale nei giorni feriali e del 95% in quelli festivi, nonché una frequenza di salvataggio dei dati almeno giornaliera);
  3. devono rispettare la normativa posta a tutela dei dati personali (art. 4, comma 3);
  4. sono soggetti ad un controllo periodico (l'art. 2, comma 4, prevede infatti che “Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all'iscrizione nell'elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all'esercizio precedente”).

L'inserimento nell'elenco dei siti internet autorizzati – come emerge con evidenza dalla breve ricognizione normativa appena effettuata – non è un'operazione casuale o una mera formalità burocratica, ma è finalizzata a garantire che le piattaforme telematiche destinate ad ospitare gli avvisi di vendita siano affidabili, gestite in modo trasparente, indipendente ed imparziale, soggette a controlli periodici e rispettose di tutti i requisiti che la legge impone, ivi inclusi quelli in tema di privacy.

Una “deriva liberalizzatrice” che affidi alla discrezione dei singoli professionisti l'individuazione dei siti per la pubblicità delle vendite immobiliare è senz'altro da scongiurare e la fermezza dimostrata dal Supremo Collegio è quindi del tutto condivisibile.

Osservazioni

L'efficienza e l'efficacia a cui volge la “telematizzazione” del processo esecutivo passa anche – e necessariamente – attraverso la pubblicità telematica della vendita; non è difficile intuirne le ragioni ed è anche per questo che le nuove modalità di pubblicità sono state viste con favore sia dagli studiosi sia dagli operatori.

Il raggiungimento di tali traguardi impone senz'altro lo scrupoloso rispetto della normativa dettata sul punto, nonostante i possibili dubbi interpretativi dovuti alla scarsa organicità della disciplina – criticità, questa, comune a tutta la disciplina sul processo civile telematico – e le oggettive difficoltà conseguenti all'informatizzazione delle operazioni delegate, insieme al resto del processo esecutivo.

Sicuramente l'accuratezza nella redazione delle ordinanze di delega, una corretta formazione ed un puntuale aggiornamento dei professionisti delegati possono portare un importante contributo al perseguimento dell'obiettivo.

*Fonte: www.ilprocessotelematico.it

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