Giudice competente sulla eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevata dal curatore post notifica della cartella

La Redazione
08 Gennaio 2020

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 34447/2019, affermano che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, ove il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in essere un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.

La vicenda processuale - La Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del 18/2/2014 con cui il Tribunale di Palermo, nel giudizio ex art. 98 L. Fall. instaurato dal concessionario per la riscossione, confermando la statuizione del giudice delegato, ammetteva i propri crediti al passivo del Fallimento di G.G. solo parzialmente, essendo taluni prescritti, visto il tempo trascorso dopo la notifica delle cartelle non opposte.

La curatela del Fallimento resisteva con controricorso e la Suprema Corte trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione posta nel primo motivo.

Il ricorso alla Sezioni Unite - Con tale motivo di ricorso, la Riscossione Sicilia s.p.a denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale dichiarato la parziale estinzione dei crediti erariali fatti valere dal concessionario per l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, pur essendo privo di giurisdizione in materia.

Sul punto, la Prima Sezione dubita della validità dell'orientamento costante, espresso anche dalle Sezioni Unite (n. 14648/2017, sez. L. n. 15717/2019, sez. 6-1 n. 21483/2015), secondo cui, qualora in sede di ammissione al passivo fallimentare, il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione che involge l'an ed il quantum del tributo, e pertanto la giurisdizione sulla relativa controversia debba spettare al giudice tributario.

Di conseguenza, il G.D. deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso. I Giudici osservano, infatti, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a), come sostituito dall'art. 16, D.Lgs. n. 46/1999, nella parte in cui prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui al d.P.R. n. 602/1973, art. 50, non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., non vi sarebbe più quel vuoto di tutela che aveva indotto la giurisprudenza ad indirizzare verso la giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifica della cartella (come la prescrizione), quindi a valle della notifica della cartella, che segna il limite della giurisdizione del giudice tributario, a norma del D.Lgs. n. 546/1992, art. 2.

La ricorrente, deduce, dunque, una questione attinente alla giurisdizione - potenzialmente assorbente rispetto all'esame del secondo motivo - ponendo il quesito se rientri nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero del giudice tributario (nel qual caso il credito dovrebbe essere ammesso al passivo del fallimento con riserva), giudicare sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevata dal curatore, verificatasi successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

La decisione delle Sezioni Unite – La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando, che ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in essere un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non - dunque - il giudice tributario.

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