Il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF, ma dubbi su come sostituire l'eletto ineleggibile

Fabio Valerini
08 Gennaio 2020

La questione del divieto del terzo mandato consecutivo e la sua applicabilità anche alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense, oltre che alle elezioni dei Consigli locali (ai quali pacificamente si applica e senza che ciò determini alcuna lesione di valori costituzionali) è stata affrontata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 17 dicembre 2019 emessa in sede di reclamo cautelare.

Si tratta, infatti, del giudizio di reclamo proposto avverso l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2019 (e di cui avevamo dato notizia nell'edizione del 3 settembre 2019) e che aveva accolto il ricorso cautelare proposto dal primo dei non eletti al CNF nei confronti di uno degli eletti che al momento della candidatura aveva già svolto due mandati immediatamente prima delle elezioni e che aveva ordinato al CNF di ammettere il ricorrente quale proprio membro, seppur in via provvisoria.

Con questa ordinanza il Tribunale riforma parzialmente il dispositivo: da un lato, condivide la tesi dell'applicabilità del divieto di terzo mandato anche al CNF e, quindi, conferma la sospensione degli effetti della proclamazione dell'avvocato eletto nonostante fosse “al terzo mandato”.

Dall'altro lato, però, ha ritenuto di non poter disporre in via cautelare il subentro del ricorrente in luogo dell'eletto non eleggibile perché occorre un esame approfondito del sistema elettorale del CNF e dei rimedi per “sostituire” un eletto ineleggibile.

Ed infatti, diversamente dagli ordini locali – per i quali è chiara ed univoca la strada per sostituire l'eletto ineleggibile (e, cioè, lo scorrimento della graduatoria) – ci sono dubbi sul meccanismo operativo dovuto al sistema elettorale per eleggere i membri del CNF.

Gli oggetti del ricorso ex art. 700 c.p.c. Per giungere a questa conclusione, il Tribunale in sede di reclamo, ha preso le mosse dalla constatazione che erano due le azioni rispetto alle quali valutare la tutela cautelare invocata dal ricorrente.

E ciò perché, «la domanda cautelare ha un oggetto complesso, perché implica l'accertamento di due diverse situazioni soggettive, certamente non omologhe ed in parte autonome: il diritto di elettorato passivo del reclamante [id est l'eletto ineleggibile], che anzi, secondo la prospettazione difensiva di quest'ultimo, costituisce proprio l'unico possibile oggetto del futuro giudizio di merito, in sostanza di accertamento negativo, ed il dedotto e contestato diritto del ricorrente reclamato …, il cui elettorato passivo è invece pacifico, di subentrare direttamente al primo nella composizione del CNF quale rappresentante del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, a prescindere, cioè, da un'elezione suppletiva che viceversa , secondo la prospettazione difensiva dei reclamanti e del Ministero convenuto, costituisce necessaria conseguenza del peculiare sistema elettorale del CNF rispetto ai singoli COA, tale, appunto, secondo costoro, da precludere la stessa configurabilità astratta di un autonomo diritto del ricorrente di subentro al CNF e, dunque, anche la stessa ammissibilità della domanda cautelare».

Divieto di terzo mandato applicabile al CNF… Ed allora, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2019 (che aveva ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità sul divieto di terzo mandato consecutivo sollevati dal CNF nel corso dei giudizi aventi ad oggetto le elezioni degli ordini di Savona e della Spezia) nessun dubbio per il Tribunale che quel divieto esprime un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali e che debbano essere considerati anche i mandati già svolti prima dell'entrata in vigore della legge (e senza che ciò integri un'ipotesi di norma retroattiva come riconosciuto dalla Corte Costituzionale).

… omogeneità tra CNF e ordini locali. Del resto, «la più recente l. n. 247/2012 disciplina in maniera unitaria l'ordine forense, ponendo espressamente sullo stesso piano, come sue articolazioni, al non modificato art. 24 comma 2 , i singoli ordini ed il CNF e ponendo, infatti, per gli uni e per l'altro, norme ampiamente speculari, contrariamente a quanto dedotto» dal CNF e da parte reclamata «anche con riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio tra generi… oltre che, per quanto qui interessa, con riferimento al principio della rotazione degli incarichi e al divieto del triplo mandato consecutivo».

Conseguentemente – essendo pacifico che l'eletto per il distretto di Catanzaro fosse al terzo mandato consecutivo come membro del CNF – l'accoglimento della prima domanda cautelare viene confermato.

… ma, per il momento, viene escluso l'immediato subentro. Tuttavia, per il Tribunale occorre mettere in evidenza che il diritto del ricorrente a essere nominato in luogo dell'eletto ineleggibile non presenta – al momento, ovviamente, trattandosi di tutela cautelare – un elevato grado di verosimiglianza sufficiente per accogliere anche questo capo di domanda cautelare.

Ed infatti, i sistemi elettorali del CNF e dei Consigli locali sono diversi tant'è che deve essere esaminata funditus la questione di quale sia il metodo di integrare il consiglio (nazionale) nel momento in cui sia stato dichiarato ineleggibile un suo membro.

Non vi è dubbio che, in astratto, debbano applicarsi i due principi valevoli sicuramente per le elezioni dei consigli locali.

Si tratta del principio per cui il membro non eleggibile deve essere “sostituito” utilizzando i risultati dell'elezione già effettuata e del principio – affermato a chiare lettere per le elezioni degli ordini locali - dello “scorrimento” della graduatoria.

Tuttavia, con riferimento all'elezione del Consiglio Nazionale Forense può essere che lo ‘scorrimento' della graduatoria tra gli eletti dai Consigli dell'Ordine nell'ambito di un medesimo distretto potrebbe avere un diverso significato rispetto all'ipotesi della graduatoria formata sulla base dei voti attribuiti ciascuno da una singola persona fisica (come avviene per le elezioni locali) e, quindi, in concreto, possa presentare problemi di operatività.

Ecco allora che, nelle more della causa di merito – fermo che l'eletto ineleggibile non può integrare il Consiglio Nazionale (essendo stata confermata, come abbiamo ricordato, la sospensione degli effetti della nomina) «la domanda del ricorrente di accertamento del diritto di automatico subentro, quale consigliere del CNF, in luogo del candidato apparso ineleggibile, non sia dotata di quella qualificata verosimiglianza di fondatezza postulata, in maniera convergente, sia dai sopra menzionati molteplici valori costituzionali in gioco nell'ambito in esame, sia dal carattere significativamente anticipatorio della tutela richiesta».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it