Equa riparazione per ingiusta detenzione e pignorabilità

08 Gennaio 2020

La questione in esame nella pronuncia in commento è la seguente: l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione può essere pignorata?
Massima

L'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso ex art. 545 c.p.c., e come tale può essere pignorata.

Il caso

Nel corso di un giudizio esecutivo, l'agente della riscossione procedeva ad un pignoramento presso terzi, avente oggetto un credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione. Il debitore proponeva opposizione, deducendo che il credito da indennizzo per riparazione di errore giudiziario o per ingiusta detenzione rientrerebbe tra quelli impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. La Corte d'appello rigettava l'opposizione, sul rilievo della inapplicabilità dell'art. 545 c.p.c. Proposto ricorso innanzi la Corte di cassazione, il giudice di legittimità – pur dichiarando inammissibile il ricorso per tardività – rigettavano il gravame sul rilievo che l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione, pur non avendo natura risarcitoria, certamente non può considerarsi o in qualche modo essere equiparata ad un sussidio di grazia o di sostentamento in favore di soggetto bisognoso.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'equa riparazione dovuta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. in caso di ingiusta detenzione può essere pignorata?

Le soluzioni giuridiche

L'articolo 545 c.p.c. contiene un'elencazione che ha carattere tassativo di somme che non posso essere pignorate. Si ritiene che la impignorabilità dei crediti ivi menzionati possa essere rilevata anche d'ufficio dal G.E., ferma restando, naturalmente, la possibilità di farla valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Infatti, di là dei caratteri di neutralità e fungibilità propri del denaro, al quale non può ritenersi connaturata una specifica destinazione, appare evidente che l'erogazione di eventuali trattamenti pensionistici, crediti alimentati o stipendiali non può svolgersi in contrasto col principio, sancito dall'art. 2740, secondo comma c.c., secondo cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta competenza del legislatore.

Deroga evidentemente correlata al loro scopo, in senso lato alimentare o comunque diretto soddisfare necessità economiche legate ai bisogni primari del creditore famiglia.

A seguito della sentenza 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale, non sussiste più l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, ma anche essi sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte (Cass. civ., n. 963/2007).

In particolare, si è sostenuto che la parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art. 545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 545 c.p.c., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento (Cass. civ., n. 11345/1999).

Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione - sul rilievo che l'art. 314 c.p.p. prevede uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio – ha escluso che il credito in caso di ingiusta detenzione possa essere compreso tra quelli per i quali l'art. 545 c.p.c. prevede un eccezionale regime di impignorabilità (in deroga al generale principio di cui all'art. 2740 c.c.).

La soluzione offerta è in perfetta sintonia con il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo ex art. 315, comma 2, c.p.p., e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subìta, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta (Cass. pen., n. 29965/2014; Cass. pen., n. 997/2013: in sede di quantificazione dell'indennizzo spettante per l'ingiusta detenzione, ove da essa sia derivato un comprovato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle relazioni familiari, è possibile far applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo purché siano compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto).

In particolare, la Corte di cassazione expressis verbis ha escluso l'impignorabilità di tale indennizzo, determinando, con estrema evidenza, un annullamento complessivo degli effetti che l'istituto è volto ad ottenere.

Osservazioni

La pronuncia appare coerente con il sistema generale. Invero, occorre considerare che, anche con riferimento all' indennizzo per ingiusta detenzione, non essendo prevista un'espressa esclusione, l'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve pagare un cittadino il quale vanti un credito verso il primo, prima di procedere a tale pagamento, a verificare se vi sia l'ammontare d'un debito pari o superiore ad euro 5.000,00 verso l'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto/contribuente creditore. In caso positivo, trasmette i dati del soggetto all'Agenzia medesima, la quale può procedere al pignoramento inaudita altera parte presso terzi, di fatto trattenendo le somme risultanti a debito verso le Entrate dello Stato.

Sicché, il legislatore ha espressamente previsto la pignorabilità della indennità che è riconosciuta a chi ha visto leso a suo danno l'art. 13 della Costituzione.

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