Bimbo travolto dall’auto del nonno nel cortile di casa: alle Sezioni Unite la questione sulla copertura assicurativa

Redazione Scientifica
08 Gennaio 2020

Ai sensi dell'art. 122 cod. ass., la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve ritenersi comprensiva della circolazione su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale?

IL CASO La pronuncia in commento origina dalla tragica vicenda che ha visto il decesso di un bambino investito dall'auto guidata dal nonno (e intestata alla zia) mentre faceva manovra nel cortile privato. Il Tribunale adito dai genitori del piccolo rigettava la domanda di risarcimento proposta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, facendo leva sul fatto che il sinistro non era avvenuto su una strada pubblica o su un'area equiparabile.

A seguito della conferma della decisione da parte della Corte d'Appello, i genitori hanno proposto ricorso in Cassazione.

COPERTURA RCA La giurisprudenza di legittimità afferma che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o ad esse equiparate, intendendosi per tali anche le «aree private dove sia consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone» (Cass. civ. n. 51111/2011). Anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema precisando che, nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile “auto”, l'obbligo assicurativo è riconnesso al fatto che il veicolo sia posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, a prescindere dalla circostanza che «il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro» (SS.UU. n. 8620/2015).

Richiamando la normativa e la giurisprudenza comunitarie e in particolare la sentenza della CGUE nella causa C-514/16 del 28 novembre 2011 (dove si legge che la nozione di “circolazione dei veicoli” non è limitata alla sola circolazione stradale ma comprende qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale), il Collegio evidenzia come l'obbligo assicurativa RCA appaia legato all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto a prescindere dal tipo di accessibilità della strada in cui sia avvenuto il sinistro.

In virtù di una conseguente «possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private», il Collegio rimette alle Sezioni Unite il seguente quesito «se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba intendersi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale».

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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