Assente al funerale del padre per colpa di un volo cancellato: esclusa la risarcibilità del danno

Redazione Scientifica
09 Gennaio 2020

Non è riscontrabile alcun «peggioramento della qualità della vita e felicità di vivere» nell'impossibilità di partecipare al funerale del padre a causa della cancellazione di un volo aereo. Non trova dunque accoglimento la domanda del figlio diretta al risarcimento del danno esistenziale.

Il caso. Da Fortaleza a Malpensa per poter partecipare ai funerali del padre. La compagnia aerea cancellava però il volo sistemando l'attore su un aereo in partenza due giorni dopo. Troppo tardi comunque per partecipare alle esequie.
Per questo motivo l'uomo adiva quindi il Giudice di Pace di Busto Arsizio chiedendo il risarcimento del danno per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004, il rimborso delle spese per pernottamento, bevande e mezzi di trasporto, ma anche il risarcimento del danno esistenziale per non aver potuto partecipare ai funerali.
Il GdP accoglieva solo parzialmente la domanda, condannando la compagnia aerea al rimborso delle spese e al solo risarcimento per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004. La decisione è stata confermata anche dal Tribunale in seconde cure.

Danno non risarcibile. Secondo il Tribunale, il danno esistenziale invocato dall'uomo «non solo non attribuisce alcun risarcimento non essendo conseguenza di reato ma peraltro neppure ha recato grave nocumento allo stato psichico dell'attore». Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, il Giudice ricorda che il danno non patrimoniale derivante da lesioni di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, laddove non sussista alcun fatto reato, è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione sia grave in termini di superamento di una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi.
Nel caso di specie, si afferma che l'attore non ha dato prova di aver patito un danno di tale gravità a causa della mancata partecipazione al funerale del padre. Il diritto al risarcimento non può dunque trovare riconoscimento in quanto l'uomo non ha patito, come si legge testualmente nella pronuncia, «alcun peggioramento della qualità della vita e felicità di vivere».
La sentenza di prime cure viene quindi integralmente confermata.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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