Innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. La nuova frontiera dello sviluppo
10 Gennaio 2020
Premessa
I commi 184-195 della Legge di bilancio 2020 sostituiscono il meccanismo del “super” e “iper” ammortamento, introducendo un credito di imposta per gli investimenti in beni collocati in strutture produttive situate in Italia da utilizzare in compensazione nel modello F24. A ciò si aggiunge il nuovo credito di imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Il credito di imposta varia a secondo del tipo di bene e dell'ammontare dell'investimento, come delineato nei paragrafi che seguono. Beni agevolabili
Beni materiali Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:
Beni immateriali Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'art. 1, c. 32, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Beni materiali interconnessi Trattasi di alcuni beni indicati nell'allegato A alla L. 232/2016, caratterizzati dal fatto che prevedono l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono in genere macchinari in grado di scambiare informazioni sia in ingresso che in uscita, (Circ. Mise 23 maggio 2018 n. 177355), nonché le apparecchiature del settore sanitario individuate dalla Circ. Mise 1° marzo 2019 n. 48160.
Beni immateriali collegati I soggetti che hanno effettuato investimenti in Beni materiali interconnessi possono agevolare anche i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica, se è avvenuta sia la consegna che l'interconnessione, fermo restando che l'interconnessione deve poi essere mantenuta anche nei periodi d'imposta successivi (Circ. Mise 23 maggio 2018 n. 177355); In altre parole, si tratta di software (separati dal bene materiale, definiti anche “stand alone”), sistemi, piattaforme e applicazioni (si rinvia all'allegato B della L. n. 232/2016, per un dettaglio completo), anche acquistati in licenza d'uso (purché iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, voce B13) che consentono di interconnettere i macchinari intelligenti indicati al precedente paragrafo. Il beneficio è concesso solo alle imprese che hanno acquistato beni materiali digitali, che beneficiano dell'agevolazione per i Beni materiali interconnessi, anche se i beni immateriali collegati non riguardano specificamente i medesimi beni materiali agevolati ed anche se l'acquisto avviene nell'anno successivo a quello dei beni materiali cui si riferiscono. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Soggetti beneficiari e misura del credito
A fronte degli investimenti agevolati nei Beni materiali ed immateriali sopra indicati, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lettera b), del TUIR, nell'ammontare massimo di 2 milioni di euro. Per gli investimenti aventi ad oggetto i Ben materiali interconnessi, il credito d'imposta è riconosciuto:
Per gli investimenti aventi ad oggetto i Beni immateriali collegati, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Base di riferimento su cui viene calcolato il credito di imposta
La base di riferimento è determinata dal costo storico, comprensivo degli interessi passivi (purché contratti per finanziare la costruzione dei beni agevolati), degli oneri accessori di diretta imputazione e delle spese di manutenzione e riparazione imputate in bilancio ad incremento del costo stesso. I contributi in conto impianti, se presenti e se imputati al bene cui si riferisce, va sottratto al costo da ammortizzare. Per i beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46, va considerato il relativo importo, anche se è possibile dedurre il costo di acquisto interamente nell'esercizio di sostenimento (art. 102 c. 5 d.P.R. n. 917/86), previa indicazione del relativo ammontare a conto economico. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni Utilizzo del credito di imposta e comunicazione al MISE
Il credito riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti). Per gli investimenti in Beni materiali ed immateriali, il credito spetta anche agli esercenti arti e professioni. Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuale o in stato di liquidazione, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. La fruizione dell'incentivo spettante è subordinata al pieno rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d'imposta di cui sopra è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio1997, n. 241, - per i Beni materiali ed immateriali, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, - per i Beni materiali interconnessi, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, - per i Beni immateriali collegati, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c.53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del D.L. 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di tale comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Trattamento fiscale del credito di imposta e cumulo con altre agevolazioni
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Condizioni per la fruizione del credito di imposta e successiva riduzione
Condizione necessaria per la fruizione del credito di imposta in relazione ai Beni materiali connessi ed ai Beni immateriali collegati, è la predisposizione di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (si veda www.accredia.it) da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una autocertificazione resa dal legale rappresentante Pertanto, rispetto all'iper ammortamento, da cui la normativa deriva, non vi è necessità di avere una perizia giurata (ne basta una semplice), ma la soglia di riferimento si riduce da 500.000 euro a 300.000 euro. Inoltre, non è fruibile il credito di imposta: a) per gli investimenti aventi a oggetto i Beni materiali ed immateriali effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; b) per gli investimenti aventi a oggetto i Beni materiali interconnessi e i Beni immateriali collegati, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1, commi 60 e 62, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i soggetti esposti in precedenza e sempreché vi sia pieno rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di seguito esposto. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Seguirà un decreto del MISE volto a dettagliare i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità: a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni; b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M.E.F. del 4 settembre 1996; e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c). Con criteri analoghi vengono agevolate anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6%, Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è subordinato alla predisposizione
In conclusione
In relazione all'aspetto finanziario, il meccanismo del credito di imposta, in sostituzione di quello noto come “super” o “iper” ammortamento, avvantaggia le imprese che non determinano il reddito in modo analitico, come quelle del settore agricoltura o in regime forfetario (che ora possono utilizzare il credito, mentre in precedenza non avevano ammortamenti da dedurre), ma può portare vantaggi finanziari anche alle altre. Infatti, in caso di risultato fiscale negativo, con il “super” ammortamento si aveva un aumento della perdita, per cui, il relativo importo, veniva rinviato negli esercizi futuri e finanziariamente utilizzato nell'esercizio di scomputo; con il meccanismo del credito di imposta utilizzabile in compensazione, l'impresa può utilizzare sin dall'anno successivo il beneficio fiscale, anche in presenza di perdite. La ripartizione temporale del credito di imposta è, inoltre, leggermente migliorativa rispetto al “super” e “iper” ammortamento. L'importo spettante si può compensare in F24 in cinque quote annuali (contro un periodo che in genere andava da 6 a 8 anni, a secondo del coefficiente di ammortamento) ridotte a tre per gli investimenti in software. Il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel 2020, con coda al 30 giugno 2021 (anziché al 31 dicembre come in precedenza stabilito per l'iper) in presenza di ordini e acconti del 20% entro fine 2020 Dal punto di vista economico, appaiono interessanti gli investimenti in attività innovative, in quanto, tra le spese ammesse al credito di imposta relativo sono comprese anche le quote di ammortamento dei Beni materiali interconnessi e dei Beni immateriali collegati, già agevolabili con il credito di imposta “ex iper ammortamento” (pertanto un beneficio fiscale che potrebbe arrivare al 50% del costo sostenuto). Si determina un caso di cumulo tra crediti, ammissibile, dal momento che non si verifica il superamento del costo sostenuto. |