Sul danno erariale per mala gestio del segretario della federazione sportiva decide la Corte dei Conti
13 Gennaio 2020
Così la Cassazione con ordinanza n. 111/2020, depositata il 7 gennaio.
Il caso. Il ricorrente, chiamato precedentemente in giudizio dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione per rispondere del danno erariale cagionato per mala gestio, in veste di segretario generale di una federazione sportiva, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della stessa Corte dei Conti., evidenziando tra l'altro il difetto dei presupposti necessari per la configurabilità “pubblicistica” della federazione e delle somme oggetto di contestazione.
La giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare, il ricorrente sostiene che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. n. 242/1999, tutte le federazioni sportive nazionali costituiscono enti non lucrativi con personalità giuridica di diritto privato.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |