Sul danno erariale per mala gestio del segretario della federazione sportiva decide la Corte dei Conti

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2020

Il precettore del finanziamento risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, quando dispone della somma erogata in modo diverso da quello programmato, andando così a “frustrare” lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

Così la Cassazione con ordinanza n. 111/2020, depositata il 7 gennaio.

Il caso. Il ricorrente, chiamato precedentemente in giudizio dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione per rispondere del danno erariale cagionato per mala gestio, in veste di segretario generale di una federazione sportiva, propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della stessa Corte dei Conti., evidenziando tra l'altro il difetto dei presupposti necessari per la configurabilità “pubblicistica” della federazione e delle somme oggetto di contestazione.

La giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare, il ricorrente sostiene che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. n. 242/1999, tutte le federazioni sportive nazionali costituiscono enti non lucrativi con personalità giuridica di diritto privato.
Nonostante ciò, i Giudici di legittimità sostengono che per rilevare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e allo stesso tempo sufficiente l'allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, come nel caso in oggetto, invece afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento. La federazione sportiva, in tal caso, è sì soggetto privato, ma destinataria di contributi finanziari del C.O.N.I. per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
E, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice del contributo statale e i soggetti privati che abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato. Pertanto, il precettore del finanziamento risponde per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, quando appunto dispone della somma erogata in modo diverso da quello programmato, andando così a “frustrare” lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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