Le misure di allerta ed il correttivo: un dettaglio che rischia di fare naufragare uno strumento sulla carta efficace

Riccardo Ranalli
13 Gennaio 2020

Lo schema del correttivo del Codice della Crisi è stato rilasciato dal Ministero della Giustizia. Prima della sua approvazione dovrà passare l'esame degli altri ministeri interessati e delle commissioni parlamentari.

Lo schema del correttivo del Codice della Crisi è stato rilasciato dal Ministero della Giustizia.

Prima della sua approvazione dovrà passare l'esame degli altri ministeri interessati e delle commissioni parlamentari.

Vi è però un dettaglio, nient'affatto secondario, relativo alla entrata in vigore che non pare essere stato colto dal correttivo rischiando seriamente di pregiudicare l'intero sistema dell'allerta e la credibilità dell'OCRI che ne costituisce il fulcro.

Non vi è dubbio che il successo delle misure di allerta dipenderà dall'effettiva capacità di intervento dell'OCRI. Non è una questione di numeri: la stima del numero delle possibili segnalazioni e composizioni assistite, pur con le incertezze e le approssimazioni del caso, non dovrebbe superare i 6.000 casi. È il numero al quale conducono le stime più affidabili e ragionate, che tengono conto non solo della disamina dei bilanci delle impese ma anche della reazione più probabile degli operatori di fronte alla nuova disciplina (è improbabile che un organo di controllo accetti l'incarico in presenza di un patrimonio netto negativo o di ritardi nei pagamenti reieterati e significativi).

Ciò che non sarebbe gestibile è la modalità del coinvolgimento dell'OCRI in seguito all'entrata in vigore delle norme: ci si riferisce alla elevata probabilità che, in caso di segnalazioni, le piccole imprese in crisi richiedano la composizione assistita ex abrupto, senza disporre di un piano d'impresa ed in assenza delle ulteriori informazioni necessarie, sperando che comunque l'OCRI faccia il miracolo.

Le piccole imprese, infatti, molto raramente dispongono di processi di pianificazione e di controllo di gestione indispensabili per intercettare con adeguato anticipo l'appropinquarsi di una crisi d'impresa e, quel che più conta, per comprendere sia lo stato della crisi che le linee guida per porre rimedio alla stessa.

Ebbene, l'80% delle segnalazioni che verranno ricevute dagli organi amministrativi ai sensi dell'art. 14, riguarderà proprio le piccole imprese; si tratterà per lo più di realtà nelle quali l'organo di controllo è appena stato nominato per la prima volta e che in pochi mesi dovrà prendere conoscenza dell'impresa e, non appena disponibile la chiusura dei conti del 2019, valutarne lo stato di salute finanziaria per dare corso, ad agosto, alla propria segnalazione agli amministratori. Non vi sarà il tempo per compiere i necessari approfondimenti a valle della valutazione condotta perché l'auspicato confronto tra gli organi di controllo e quelli amministrativi interverrà a ridosso del termine, se non addirittura dopo.

Ebbene, pur se da questo confronto dovesse emergere l'esigenza di affrontare una situazione di crisi, la ristrettezza del tempo a disposizione, aggravata dalle carenze del patrimonio informativo che caratterizzano le piccole imprese, impedirà di confezionare un piano che risponda ai principi basilari della coerenza con la situazione di fatto e della fattibilità. Alle esigenze di accuratezza, appropriatezza e completezza delle valutazioni prognostiche, prevarrà la rigida scansione temporale imposta dal calendario: l'organo di controllo si deciderà a procedere alla segnalazione interna e, dopo iniziali prevedibili resistenze, l'organo amministrativo si risolverà a richiedere in maniera raffazzonata la composizione assistita (ex abrupto appunto), quale minore dei mali.

Chi scrive ritiene, infatti, che le segnalazioni all'OCRI da parte dell'organo di controllo saranno tendenzialmente l'eccezione e non la regola.

Le imprese sono assistite da professionisti che stanno cominciando a comprendere quanto possa essere complesso e delicato per l'impresa ed il suo organo amministrativo subire la segnalazione all'OCRI da parte degli organi di controllo. Si risolveranno pertanto nel suggerire all'imprenditore di non transitare dalla fase della segnalazione avanti all'OCRI, ma di richiedere direttamente la composizione assistita a valle delle segnalazioni ricevute.

La scelta della composizione assistita, in un primo momento, sembrerà quella preferibile in quanto presenta oneri inferiori rispetto alle soluzioni alternative di cui all'art. 37, si svolge lontano dalle aule del tribunale e vede tra i componenti del collegio degli esperti un “componente amico” (profilo opportunamente rafforzato dal correttivo).

Quel che, invece, rischierà di passare sotto traccia è il fatto che redigere un piano richiede informazioni, esperienza e tempo. Se il piano non c'è, se le informazioni mancano, difficilmente l'OCRI potrà sostituirsi all'imprenditore e, se anche lo facesse, verrebbe meno il sano e costruttivo dibattito tra colui che ha formulato le stime e colui che, con il giusto grado di scetticismo, le mette in discussione: in pratica, l'OCRI, “se la canterebbe e suonerebbe da solo”.

La credibilità dell'OCRI nei confronti dei creditori e degli altri stakeholder è essenziale per il successo delle trattative. Il ruolo dell'OCRI deve infatti essere nel contempo propulsivo, di vaglio critico e di mediazione tra le parti, requisiti gli ultimi due che discendono dall'indipendenza del collegio degli esperti e da un approccio agnostico e non di parte. L'OCRI è credibile solo se dimostra di avere svolto un effettivo vaglio critico delle azioni che il debitore intende attuare; lo è molto meno se il piano è un suo prodotto, in quanto esso risentirebbe di una conoscenza comunque sommaria dell'impresa da parte dell'estensore e non sarebbe veramente interiorizzato e fatto proprio dal debitore che dovrà eseguirlo.

In ogni caso, la maggior parte del tempo a disposizione dell'OCRI verrà impiegata per accertare la reale situazione dell'impresa: se il piano non fosse ancora stato confezionato, non ne resterà a sufficienza per condurre le trattative che l'esperienza sul campo induce a ritenere molto laboriose.

In tali frangenti, l'esito dell'intervento dell'OCRI sarà necessariamente sfavorevole e ciò a prescindere dall'esistenza di concrete possibilità di composizione della crisi e questo solo per l'assenza del prerequisito oggettivo costituito dalla disponibilità delle informazioni e dal piano.

L'elevata frequenza di casi di insuccesso, dipendente dall'incidenza del numero delle piccole imprese interessate sul numero totale delle PMI coinvolte, non potrà non pesare sulla reputazione dell'OCRI: poche operazioni concluse positivamente non gli impediranno di essere considerato la mera anticamera di una procedura concorsuale. Il rischio è che le imprese ne rifuggano e preferiscano ricorrere ad accordi di ristrutturazione; verrebbe così vanificato lo spirito della riforma e la portata innovativa della direttiva Insolvency.

Il suggerimento proposto a gran voce, in tutte le sedi, da chi scrive è stato quello di differire, per la piccole imprese, le sole segnalazione all'OCRI da parte degli organi di controllo. Si sarebbe dato alle imprese più destrutturate il tempo per potersi organizzare per avvalersi della composizione assistita.

Malgrado nella relazione accompagnatoria venga dato atto che si è voluta prevedere “una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo”, lo schema del correttivo ha invece assunto una direzione diametralmente opposta differendo di sei mesi le sole segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e quelle interne delle imprese senza obbligo di nomina dell'organo di controllo. Formalmente, tale differimento sembra aderire alla richiesta formulata dal mondo professionale, da quello del sistema camerale e dalle associazioni di categoria delle imprese, ma nella sostanza la respinge.

A ben vedere, è anche difficile da comprendere: è stato concesso un ampliamento dei termini per le segnalazioni esterne che già fruiscono di un naturale differimento e, riguardando principalmente situazioni di insolvenza, non lo avrebbero invece meritato. Mentre le piccole imprese che avevano già nominato un organo di controllo probabilmente avevano scelto di dotarsi di una struttura di controllo più evoluta e probabilmente sono le sole piccole imprese già attrezzate ad affrontare la nuova disciplina.

È forse prevalso il timore che l'organo di controllo sarebbe rimasto del tutto inerte e non avrebbe dato corso neppure alla segnalazione interna. Chi scrive ha invece la percezione che gli uomini dei collegi sindacali stiano comprendendo il cambio di passo loro richiesto: le segnalazioni agli amministratori le faranno! Il vero ostacolo sarà il debitore che tarderà a far propria la rivoluzione culturale della riforma. Concedere più tempo a quest'ultimo per poter predisporre la complessa documentazione occorrente è un'esigenza per la proficua adozione degli strumenti di composizione della crisi. Si trattava solo di ampliare, per le piccole imprese, in via transitoria, il termine di 60 giorni del co. 2 dell'art. 14 concesso per adottare gli strumenti di composizione della crisi, portandolo a 180 giorni.

È convinzione di chi scrive che, non accogliendo la proposta di differimento nei termini or ora prospettati, si sia persa l'occasione di far maturare le occorrenti best practice da parte dei debitori e dei collegi dell'OCRI, con l'effetto di far naufragare il presidio fondamentale delle misure di allerta.

Chi scrive ha creduto nella riforma, dedicando tempo ed energie anche nell'individuazione dei rischi di incidenti di percorso. Ora, all'esito delle modifiche via via portate dal legislatore, rimane la convinzione che l'OCRI possa essere uno strumento assai efficace.

Resta un rammarico: la fretta di vedere la norma operativa rischia di travolgere le imprese meno strutturate, imponendo loro una rivoluzione culturale impossibile in soli otto mesi.

A pagarne le conseguenze non saranno però solo i segnalati, ma l'intero sistema che, con la negazione di un'effettiva gradualità di attuazione, si troverà privo della credibilità negoziale e di efficacia del suo principale attore: l'OCRI.

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