Niente TARI per l'abitazione principale che insiste su particelle diverse

13 Gennaio 2020

È obbligatorio pagare la TARI su di un immobile, costituente prima casa, ma che insiste su due particelle catastali diverse?

È obbligatorio pagare la TARI su di un immobile, costituente prima casa, ma che insiste su due particelle catastali diverse?

Con interrogazione n. 5-10764, del 18 ottobre 2017 è stato chiesto al Ministero delle Finanze se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.

Il Ministero delle Finanze ha rilevato che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, il quale disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.

Prosegue il Ministero osservando come valga la pena di richiamare quanto indicato nell'art. 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.

Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

Da tale eccezione, conclude il Ministero delle Finanze, si deve quindi ricavare la regola generale secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

La risposta a tale interrogazione è stata ribadita dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017.

La Circolare Ministeriale ha preso le mosse dalla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.

L'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”.

In ordine alla determinazione della tariffa, il citato d.P.R. dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l'art. 5, comma 1 del d.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 allo stesso d.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell'art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999.

La Circolare Ministeriale si è soffermata sul contenuto della locuzione di “utenza domestica” che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

In proposito, osserva la Circolare, giova richiamare anche quanto riportato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.

Il ragionamento svolto nella Circolare appare condivisibile in quanto, stante l'art. 818 c.c.gli atti ed i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.

Nel caso della TARI, in assenza di una specifica ed espressa previsione al riguardo, trova applicazione il suddetto disposto civilistico e, pertanto, nella determinazione della tariffa del tributo occorre considerare unitariamente l'abitazione e la pertinenza, seppur insistenti su particelle catastali diverse.

Traslando quanto innanzi nel caso di specie, in primis non vi è alcun obbligo di corrispondere la TARI trattandosi di abitazione principale, non rilevando in alcun modo, per le ragioni innanzi esposte, che l'immobile insista su due particelle catastali diverse.

Stante quanto innanzi, qualora lei abbia proceduto al versamento del tributo, potrà chiederne il rimborso.

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