Giusta causa e infondatezza di uno degli addebiti

13 Gennaio 2020

In tema di licenziamento ex art. 2119, c.c., fondato su diversi addebiti: ove venga accertata la esistenza di uno solo dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, il recesso potrà essere dichiarato illegittimo per difetto di giusta causa?

In tema di licenziamento ex art. 2119, c.c., fondato su diversi addebiti: ove venga accertata la esistenza di uno solo dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, il recesso potrà essere dichiarato illegittimo per difetto di giusta causa?

La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa consistente non in un fatto singolo, ma in una pluralità di comportamenti rilevanti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione espulsiva( Cass. n. 12195 del 2014).

Conseguentemente non è necessaria la prova del complesso degli episodi addebitati, ed il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare di aver licenziato il lavoratore solo sulla base di una considerazione unitaria di essi.

È invece il lavoratore, in quanto parte interessata, a dover provare che solo se presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi sarebbero stati connotati da una gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Diversamente, invece, anche se nel giudizio sia emersa l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, quelli residui conserveranno comunque la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.

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