Osservatorio sulla Cassazione – Dicembre 2019
14 Gennaio 2020
Azione individuale del socio contro gli amministratori: c'è litisconsorzio con la società Cass. Civ. – Sez. I – 27 dicembre 2019, n. 34529, sent. Con riferimento all'azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima. La legittimazione speciale del socio ha natura derivativa rispetto a quella della società, ed invero, l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c., senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.
Indagini bancarie su s.r.l.: l'estensione ai conti dei soci è limitata Cass. Civ. – Sez. Trib. – 18 dicembre 2019, n. 33596, sent. Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistano elementi indiziari per far ritenere che tali conti sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti.
Bancarotta preferenziale e pagamenti finalizzati alla salvaguardia dell'attività sociale Cass. Pen. – Sez. V – 17 dicembre 2019, n. 50961, sent. Non è configurabile il reato di bancarotta preferenziale allorchè, in una situazione di insolvenza, l'imprenditore abbia effettuato pagamenti finalizzati, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale, nella ragionevole prospettiva di evitare il fallimento o di attenuarne gli effetti (nel rispetto della par condicio creditorum), nonchè nell'ipotesi che vengano soddisfatti creditori aventi titoli di preferenza certamente poziori. La prova di dette situazioni "scriminanti" è, a carico dell'imprenditore, che è l'unico soggetto in grado di chiarire quale destinazione abbia dato ai beni aziendali ed è responsabile del corretto utilizzo delle risorse dell'impresa.
Il valore probatorio del verbale di assemblea Cass. Civ. – Sez. I – 16 dicembre 2019, n, 33233, ord. Nel caso di deliberazione adottata dall'assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci - personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega - incombe su colui il quale impugna la deliberazione l'onere di provare il carattere non totalitario dell'assemblea Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali, infatti, pur non essendo dotato di fede privilegiata, possiede comunque un'efficacia probatoria, avendo la finalità di documentare quanto avvenuto in sede di assemblea - e ciò in funzione del controllo delle relative attività anche da parte dei soci assenti e dissenzienti – : di conseguenza, ove i soci non assolvano l'onere probatorio su di essi incombente, quanto documentato dal verbale non può essere più messo in discussione.
Mala gestio degli amministratori: le dimissioni non salvano il sindaco Cass. Civ. – Sez. I – 11 dicembre 2019, n. 32397, sent. In caso di azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società nei confronti degli organi sociali e, in particolare, del collegio sindacale, le dimissioni di un sindaco, a fronte di una condotta contra legem dell'amministratore, non sono idonee ad escludere la responsabilità quando non siano accompagnate da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti.
Trasferimento d'azienda e responsabilità solidale del cessionario Cass. Civ. – Sez. I – 10 dicembre 2019, n. 32134, sent. In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
Estinzione della società e responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione Cass. Civ. – Sez. I – 6 dicembre 2019, n. 31933, sent. In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c., implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Brevetti: il litisconsorzio con gli aventi diritto nell'azione di nullità o decadenza Cass. Civ. – Sez. I – 6 dicembre 2019, n. 31932, sent. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale, ex art. 122 c.p.i., come modificato dall'art. 54 d.lgs. n. 131/2010, deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
La nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza Cass. Civ. – Sez. I – 6 dicembre 2019, n. 31921, ord. Deve ritenersi legittima la segnalazione alla Centrale rischi di un credito "in sofferenza", inteso come esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, ovvero in condizione di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, o in situazione sostanzialmente equiparabile. La nozione di insolvenza rilevante ai fine della segnalazione, infatti, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito. Tale segnalazione richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente.
Atto estraneo all'oggetto sociale compiuto dagli amministratori Cass. Civ. – Sez. I – 4 dicembre 2019, n. 31663, ord. In presenza di un atto estraneo all'oggetto sociale compiuto dagli amministratori di una s.r.l., l'autorizzazione assembleare vale ad escludere che la società possa sottrarsi all'adempimento provando la mala fede del terzo, ai sensi dell'art. 2384-bis c.c. Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 6/2003, ancorchè l'oggetto sociale costituisca l'ambito dell'attività programmata dai soci nell'intrapresa comune, l'organo amministrativo può efficacemente porre in essere un atto che non risulti direttamente volto a perseguire quel programma, purchè sussista una deliberazione espressa in tal senso dell'assemblea - sebbene non assunta necessariamente con l'unanimità dei consensi di tutti i soci, ma con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, e salvo il diritto dei soci assenti o dissenzienti e degli altri legittimati attivi ad impugnarla - onde l'atto in questione impegna la società e resta ad essa opponibile.
Revoca dell'amministratore e attività diretta ad ottenere parità di trattamento Cass. Civ. – Sez. I – 4 dicembre 2019, n. 31660, ord. La giusta causa di revoca degli amministratori, che di norma sussiste ogni qualvolta venga compromesso il rapporto fiduciario, ex art. 2383 c.c., non è integrata allorchè il revocato abbia compiuto una lecita e corretta "attività diretta ad ottenere parità di trattamento" e, proprio per tale ragione, sia stato sollevato dall'incarico. Il presidente o il vicepresidente del consiglio di amministratore di una società di capitali, al quale sia demandato un particolare incarico, può esserne esonerato, in presenza di giusta causa: che, tuttavia, non sussiste, allorchè la revoca costituisca la risposta ad un'attività di difesa del principio di parità di trattamento, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato, con il conseguente diritto alla reintegra nella carica, oltre al risarcimento del danno, ove provato.
Cartolarizzazioni: anche il cessionario di credito può ottenere decreto ingiuntivo Cass. Civ. – Sez. I – 3 dicembre 2019, n. 31577, sent. Anche ai cessionari di crediti acquisiti in operazioni di cartolarizzazione, in virtù del richiamo all'art. 58 TUB operato dall'art. 4 l. n. 130/1999, è concessa la speciale prerogativa di cui all'art. 50 TUB, in base al quale le banche possono ottenere un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) anche in base all'estratto conto. Con tale misura, il legislatore ha inteso dotare le banche di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche. |