L'OCRI: un'opportunità e non una minaccia
14 Gennaio 2020
Premessa
A sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (agosto 2020) e in particolare dell'art. 16, l'OCRI desta ancora molta diffidenza. È un atteggiamento che deriva da letture frettolose ed errate e che invece potrebbe essere, questo sì, fonte di concreti rischi di insuccesso dell'istituto. Il timore delle segnalazioni all'OCRI ne sta facendo travisare il ruolo, travolgendo, con esso, l'intero sistema delle misure di allerta. Dalla segnalazione deriva, infatti, l'erronea convinzione che l'OCRI sia una minaccia per l'impresa e non permette di percepire che, invece, è innanzitutto un'opportunità da cogliere. La minaccia è ben altra, ovverosia il rilevante stock di scaduti di pagamento di fornitori, erario e dipendenti; una minaccia che l'OCRI ben potrà, nei casi in cui sia concretamente praticabile, disinnescare. Occorre innanzitutto rimuovere un assioma errato. Il procedimento avanti all'OCRI non è costituito da due fasi consecutive e concatenate, la prima relativa alla segnalazione da parte dei soli organi di controllo e creditori pubblici e la seconda costituita da una richiesta di composizione assistita con i creditori. Si tratta, invece, di due momenti ben distinti, la cui concatenazione costituirebbe un'anomalia: vi potrà essere la prima e, in questi casi, per le ragioni che vedremo, difficilmente si potrà utilmente accedere alla seconda e viceversa la composizione assistita dovrebbe essere azionata senza prima transitare dalla fase della segnalazione all'OCRI. La segnalazione all'OCRI ha luogo, infatti, solo quando l'imprenditore, ricevuta la segnalazione della crisi rilevante, rimanga inerte o si ponga in una posizione conflittuale con il soggetto segnalante, ad esempio, quando l'organo amministrativo respinga all'organo di controllo la segnalazione rifiutandosi di affrontarne il contenuto. L'imprenditore avveduto, invece, ben prima di ricevere qualsivoglia segnalazione, dovrebbe aver già svolto una tempestiva autodiagnosi del proprio stato di salute finanziaria attivando, quando ancora non si siano superate le soglie di rilevanza degli indici della crisi, le iniziative atte a fronteggiare eventuali debolezze finanziarie. Quand'anche non l'avesse fatto ed avesse ricevuto la segnalazione, egli dovrebbe in ogni caso essere consapevole del proprio indebitamento e dei flussi finanziari al servizio dello stesso sui quali può contare. Se i secondi si presentassero in misura inidonea a fronteggiare il primo, non potrebbe non riconoscere l'esistenza dello stato di crisi che gli è stato segnalato e non adottare, senza indugio, le misure più opportune. Tra queste misure, vi è anche la composizione assistita avanti all'OCRI. Ma perché mai l'imprenditore potrebbe avere interesse a rivolgersi volontariamente all'OCRI? I motivi ci sono e sono molteplici: i costi più contenuti, la riservatezza, la natura stragiudiziale dello strumento. Il motivo principale è però un altro ancora: l'OCRI (o meglio il collegio degli esperti dell'OCRI) è un organo caratterizzato da indipendenza (requisito non pregiudicato dalla presenza del “componente amico” rafforzata dallo schema del decreto correttivo) che pone, con competenze marcate, tra l'imprenditore ed i suoi creditori e, per effetto della sua terzietà, è in grado di assicurare la necessaria affidabilità delle valutazioni rese. In buona sostanza, sarà un organo al quale il debitore potrà affidarsi, ma sulle cui valutazioni potranno però anche fare affidamento i creditori e gli altri stakeholder dell'impresa; il ruolo che è chiamato a svolgere è, infatti, nello stesso tempo, un ruolo di mediazione ma anche di avvaloramento della fattibilità delle proposte formulate. In questo suo ruolo il collegio dell'OCRI potrà impiegare una varietà di strumenti nei confronti dei diversi stakeholder coinvolti: fornitori, banche, clienti e dipendenti. A ciascuna categoria di essi potrà essere formulato un ventaglio di proposte atto a fronteggiare e superare la crisi. Si tratta di una sorta di ‘cassetta degli attrezzi' a disposizione degli uomini dei collegi degli OCRI. Sono attrezzi ai quali da solo l'imprenditore non riuscirebbe ad accedere, anche se assistito dai propri consulenti in quanto di parte. Taluni di questi (e nemmeno tutti) potrebbero essere altrimenti attivati solo ricorrendo a strumenti di composizione della crisi ben più invasivi che necessitano del coinvolgimento del tribunale (ci si riferisce ai concordati preventivi ma anche agli accordi di ristrutturazione). Il procedimento avanti all'OCRI, invece, si svolge al di fuori delle aule giudiziarie, salvo nel caso in cui si vogliano richiedere misure protettive dalle azioni dei creditori, ma anche in questo caso si tratterebbe di un intervento a latere e non pervasivo. Per contro, esso genera alcuni vantaggi propri solo delle procedure maggiori, quali ad esempio il differimento dell'adozione dei provvedimenti in caso di perdita del capitale sociale che, attraverso una attenta negoziazione con adeguati stralci da parte dei creditori, potrebbero addirittura essere evitati proprio grazie alla mediazione dell'OCRI. Altri dipendono direttamente dalla presenza dell'OCRI: ci si riferisce alle interlocuzioni con i clienti per ottenere la conversione di forniture in conto lavoro o un'accelerazione dei tempi di pagamento, o alle interlocuzioni con i fornitori per riattivare il ciclo passivo o con le parti sociali per attestare i presupposi necessari per la prosecuzione dell'attività. È stato osservato che, in caso di esito negativo della composizione assistita, si presenta il rischio della segnalazione al pubblico ministero dello stato di insolvenza. In realtà, si tratta di un timore che ha ragione di esistere solo nelle situazioni di patologica inerzia da parte del debitore in presenza di scaduti rilevanti. La tempestiva attivazione della composizione assistita, quando non abbia avuto esito favorevole, consente, infatti, di accedere alle misure premiali che hanno il vantaggio di rendere più agevole l'impiego degli strumenti dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo. In conclusione
L'OCRI ha, sulla carta, tutte le prerogative per essere uno strumento efficace e lo sarà se tutti noi (professionisti, imprese, uomini degli organi di controllo, sistema camerale e uomini dei collegi degli esperti) sapremo utilizzare i mesi che ci separano dall'entrata in vigore del Codice per definire adeguati protocolli operativi. Il successo dell'istituto è nelle nostre mani: dipende dalla capacità degli operatori di affinare best practices costituiti da processi affidabili per l'individuazione della crisi e la sua gestione. È la sfida che ci attende e che, nell'interesse comune, non dobbiamo esitare ad affrontare e vincere. |