Notifica da parte di operatori di posta privata: lasciate ogni speranza, o voi che eccepite

14 Gennaio 2020

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124/2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte.

Il caso. Una società aveva impugnato un sollecito di pagamento relativo ad alcune cartelle esattoriali, eccependo che dette cartelle non erano state notificate, ottenendo l'annullamento dalla Commissione Provinciale. In appello la decisione veniva confermata perché la notificazione di alcune cartelle prodromiche a sollecito e avviso era stata indirizzata, senza giustificazione, in un luogo diverse da quello risultante dalla cartella indicata in sentenza di residenza della contribuente.

La questione di massima di particolare importanza: la notifica (del ricorso) proposta a mezzo posta privata. L'Agenzia di riscossione proponeva ricorso per cassazione nel corso del quale la Sezione Tributaria della Cassazione ravvisava, in base ad una specifica e nuova eccezione, una questione di massima di particolare importanza: il regime della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta a mezzo di posta privata.

La questione rilevante riguardava, quindi, l'eccezione sollevata in Cassazione non dal “contribuente-opponente” bensì da Equitalia ed era relativa alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado (la cui notifica era stata richiesta evidentemente dal contribuente). Un caso quindi diverso da quello ben più abituale inerente le eccezioni (del contribuente) di “inesistenza” della notificazione delle cartelle esattoriali.

Del resto, secondo l'eccezione esaminata, nel processo tributario sono applicabili, oltre alle modalità di notificazione previste dagli artt. 137 c.p.c., richiamate dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/92, in via di eccezione la modalità di notificazione c.d. postale, mediante l'utilizzo del servizio reso dalle Poste italiane, e la consegna a mani, soltanto nei confronti degli uffici finanziari e degli enti locali.

In ogni caso, trattandosi di eccepita nullità insanabile della notificazione, è stata considerata dai Giudici una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Le modifiche normative intervenute nel tempo: un problema che appartiene comunque al passato. La normativa prevedeva che “per ragioni di ordine pubblico” le notifiche fossero riservate in via esclusiva al fornitore di posta “universale”, quindi a Poste italiane. Tuttavia, con successiva modifica, la limitazione ricordata veniva abrogata a decorrere dal 10.09.2017, per cui si potrebbe dire che dopo il 2017 Poste italiane ha perso il “monopolio” quanto alla notificazione degli atti giudiziari.

La precedente interpretazione giurisprudenziale: l'inesistenza della notifica effettuata da operatore di posta privata. Ma con riguardo allo spazio temporale antecedente alla data sopra ricordata (2017), la giurisprudenza aveva precisato che l'operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

E la necessità di assicurare l'effettività della funzione probatoria dell'invio raccomandato rappresentava l'esigenza di ordine pubblico a sostegno della scelta di riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati concernenti le procedure giudiziarie nonché pure quelle amministrative.

Su queste basi la giurisprudenza ha ritenuto “inesistente e non sanabile” la notificazione di atti processuali eseguita mediante servizio postale non gestito da Poste italiane, ma da un operatore di posta privata.

Questo filone interpretativo (che come accennato aveva dato lo spunto per la proposizione di numerose opposizioni da parte dei contribuenti), viene rivisto dalla sentenza che qui si segnala.

Il concetto di inesistenza della notificazione comunque ridimensionato. Più in generale i Giudici di Piazza Cavour intendono ridimensionare il concetto stesso di “inesistenza” giuridica della notificazione.

Infatti, la categoria dell'inesistenza della notificazione viene ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione. Di modo che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità.

La rilevanza del diritto comunitario. In ogni caso, il ricordato filone interpretativo viene posto in discussione anche per ragioni che affondano le radici nel diritto comunitario. Da qui l'esigenza di rivalutare e valutare il rapporto della giurisprudenza civile di legittimità con il diritto dell'Unione.

Ebbene, a seguito della direttiva n. 2008/6/CE, il diritto unionale è di ostacolo al riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale, per cui non può essere riconosciuta a un operatore una tutela particolare idonea a incidere sulla capacità delle altre imprese di esercitare l'attività economica consistente nell'instaurazione e nella fornitura di servizi postali nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti.

Non a caso, secondo la Corte di Giustizia, il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questa rientri o no nel servizio universale, a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale, costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale.

Il diritto comunitario era immediatamente applicabile. Ne discende che la vigente direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l'abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale.

L'obbligo di adeguamento al diritto unionale così imposto era già incluso, per conseguenza, tra i principi del diritto nazionale e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste privata a compiere l'attività di notificazione di atti processuali.

E ciò indipendentemente dal fatto che ancora pendesse per lo Stato italiano il termine, per adeguarsi alla direttiva.

La circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla legge n. 124/17, a tale impostazione e ha mantenuto in capo a S.p.a. Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali, non può conferire loro la forza di "sistema" nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato.

Il principio di diritto, favorevole (ma solo nello specifico) al contribuente. In conclusione, sulla scorta di tutte queste considerazioni, il ricorso per cassazione proposto dall'Agente di riscossione è stato rigettato (quindi con una decisione favorevole al contribuente), con l'affermazione del seguente principio di diritto (che invero andrà a favorire per un numero molto più ampio di casi l'Agente di riscossione): in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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