Riduzione dal 15 al 10% dell'aliquota della cedolare secca
14 Gennaio 2020
L'art. 1 c. 6 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) riduce dal 15 al 10%, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa. La disposizione della Legge di Bilancio 2020 interviene modificando l'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2011, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni ad alta densità abitativa.
L'imposta in commento, la cedolare secca, è stata introdotta dal D.Lgs. 23/2011 quale regime di tassazione facoltativo, nella misura di un'imposta sostitutiva pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, dell'IRPEF e delle addizionali. È anche prevista un'aliquota del 19% per i canoni a canone concordato. Per contratti di locazione a canone concordato si devono intendere quei contratti nei quali le parti definiscono le condizioni contrattuali basandosi su specifici accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative. In ogni caso, l'aliquota ridotta è riconosciuta purché tali contratti abbiano a oggetto immobili situati nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia (o nei comuni loro confinanti). Il D.L. n. 102/2013 ha infine ridotto l'aliquota del 19% al 15%.
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