Demolizione di un bene comune e principio del contraddittorio nell'azione negatoria
16 Gennaio 2020
Riduzione in pristino di un'abitazione: in tema di azione negatoria, la domanda di demolizione di un bene in comproprietà impone l'estensione del contraddittorio a tutti i comproprietari?
Preliminarmente, giova ricordare che nell'edificio, le diverse unità immobiliari sono soggette anche alla disciplina dei rapporti di vicinato, pur con i limiti oggettivamente imposti dall'essenziale esigenza che ciascuna unità possa essere utilizzata secondo la sua natura, sicché ciascun proprietario può opporsi ad ogni interferenza sul bene oggetto del suo diritto esclusivo, proveniente anche da altro proprietario che, al di fuori di quei limiti o da essi eccedendo, operi sul proprio bene, o su parte comune dell'edificio, con attività non apprezzabile in termini di relativo uso o godimento (in ipotesi, oltre le facoltà consentite) secondo la sua natura, in quanto risolventesi in lesione dell'altrui diritto sul bene individuale. Dunque, in tali ipotesi, dal lato attivo, deve sottolinearsi che anche il singolo comproprietario è legittimato a proporre l'azione a tutela della libertà dell'immobile condominiale, trattandosi di azione a protezione della proprietà comune contro i terzi che su tale cosa vantano i propri diritti (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1995, n. 5612). Premesso ciò, in riferimento al quesito in esame, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che nell'azione negatoria servitutis, se per l'attuazione della tutela richiesta è necessaria la rimozione dello stato di fatto mediante l'abbattimento di un'opera in proprietà o in possesso di più persone, le stesse devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe inutiliter data, per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla porzione o alla quota del solo comproprietario o compossessore convenuto in giudizio (Cass. civ., sez. II, ord. 5 luglio 2018, n. 17663; Cass. civ., sez. II, ord. 28 febbraio 2018, n. 4685; Cass. civ., sez. VI, ord. 6 aprile 2016, n. 6622). Dunque, nell'azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, non è ipotizzabile una riduzione limitata alla quota di un solo comproprietario (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2019, n. 27361. In tale fattispecie, secondo i giudici, a causa dell'evidente e inevitabile compromissione delle strutture portanti dell'edificio e la necessità di coinvolgere nella esecuzione dell'opera di abbattimento anche la proprietà posta al primo piano del fabbricato, non avrebbe potuto essere risolta mediante la emissione di una sentenza di condanna condizionata alla possibilità di abbattimento parziale della unità della convenuta senza il coinvolgimento di porzioni comuni o di beni appartenenti a soggetti rimasti estranei allo specifico contraddittorio. Per tali motivi, la pronuncia impugnata si è rivela inutiliter data, per la oggettiva impossibilità di produrre i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti della situazione sostanziale plurilaterale sussistente nella specie). In conclusione, la domanda di demolizione di un bene in comproprietà impone l'estensione del contraddittorio a tutti i comproprietari. |