Responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera
16 Gennaio 2020
La struttura sanitaria pubblica può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente, a titolo di responsabilità contrattuale, sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente o omessa predisposizione di macchinari e strutture terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti di personale, nella culpa in vigilando ed in eligendo. |